IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  assicurare  con
carattere  di  immediatezza  la  corresponsione  degli  anticipi  sui
miglioramenti economici conseguenti ai  rinnovi  contrattuali  per  i
pubblici dipendenti e di dover adeguare,  entro  limiti  strettamente
necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti  statali  e  delle
categorie ad essi collegate ed equiparate,  nonche'  di  definire  le
posizioni di talune categorie  del  personale  dei  Ministeri,  delle
aziende e delle  amministrazioni  autonome,  dell'Universita',  degli
enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli  enti  pubblici
non  economici,  in  connessione  con  il  quadro  contrattuale  gia'
definito dai rispettivi accordi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 settembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, di  grazia  e
giustizia, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e della sanita'; 
                                EMANA 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per il personale  appartenente  ai  comparti  di  contrattazione
collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,  e'  autorizzata  la
corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1' marzo  1990,
pari all'80 per cento dei miglioramenti  stipendiali  annui  lordi  a
regime previsti dai rispettivi accordi di comparto  per  il  triennio
1988-1990, per i quali  sia  intervenuta  la  sottoscrizione  di  cui
all'articolo 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983,  n.  93.  Per  lo
stesso personale e' autorizzata altresi' la corresponsione, sempre  a
titolo  di  acconto,  di  un  importo  pari  al  40  per  cento   dei
miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto
maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico  e  veterinario  di
cui all'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
marzo 1986, n. 68, l'una tantum prevista dall'accordo di comparto per
il periodo 1' luglio 1988-31 dicembre 1989 e' corrisposta per intero. 
  2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  costituiscono  atto  di
indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario. 
  3. Gli enti appartenenti ai comparti di  contrattazione  collettiva
previsti dagli articoli 4 e 6 del  citato  decreto  n.  68  del  1986
provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1,  utilizzando  le
disponibilita'  dei  propri  bilanci  provenienti  dai   conferimenti
operati a carico del bilancio  dello  Stato  o  quelle  affluite  nei
propri bilanci in relazione  alle  specifiche  attivita'  degli  enti
stessi. 
  4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato  previsti
dalle disposizioni vigenti sono cosi' integrati: 
    a) lire 2.028 miliardi per le province, i comuni e  le  comunita'
montane, da ripartirsi tra i singoli enti con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2- bis del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; 
    b) lire 282 miliardi per  le  regioni  a  statuto  ordinario,  da
ripartirsi in proporzione alle quote attribuite  a  ciascuna  regione
per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale; 
    c) lire 2.678  miliardi  per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, da attribuirsi con le stesse modalita' del Fondo sanitario
di parte corrente per l'anno 1990. 
  5. L'acconto mensile dell'80 per cento  previsto  dal  comma  1  e'
comprensivo dell'acconto eventualmente corrisposto allo stesso titolo
dal 1' marzo 1990  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.