IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia;
  Ritenuta la necessita' di apportare talune modifiche e integrazioni
al regolamento citato;
  Sentite  le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato piu' rappresentative sul piano nazionale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 giugno 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 1990;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                                EMANA
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
dicembre 1983, n. 903, al secondo  comma,  le  parole  "direttore  di
sezione"   sono   sostituite   dalle   parole  "vice  consigliere  di
prefettura".
  2.  Al  quarto  comma,  la parola "consigliere" e' sostituita dalle
parole "vice consigliere".
  3. Al quinto comma, le parole "dirigente superiore" sono sostituite
dalle parole "non inferiore a dirigente superiore".
  4.  Al  sesto  comma,  la  parola "consigliere" e' sostituita dalle
parole "vice consigliere".
  5.  Al  quindicesimo  comma,  le parole "direttore di sezione" sono
sostituite dalle parole "vice consigliere di prefettura".
 
                     ____________________________
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  prolungare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  terzo  comma dell'art. 59 della legge n. 121/1981
          (Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della   pubblica
          sicurezza)  prevede  che: "Le modalita' dei concorsi, della
          composizione e nomina delle commissioni esaminatrici  ed  i
          criteri   per   l'accertamento  della  idoneita'  fisica  e
          psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali  e
          del  livello culturale dei candidati, per la documentazione
          richiesta  a  questi  ultimi,  per  la  determinazione   di
          eventuali  requisiti  per  l'ammissione  al  concorso, sono
          stabiliti con apposito regolamento  approvato  con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983,
          come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   7   (Commissioni   esaminatrici  e  comitati  di
          vigilanza). - La commissione esaminatrice del concorso  per
          l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e'
          composta  da  un  presidente  scelto   tra   i   magistrati
          amministrativi  o  ordinari  con  qualifica non inferiore a
          consigliere di Stato o corrispondente, e da  altri  quattro
          membri, uno dei quali docente in universita' degli studi in
          una o piu' delle materie su cui vertono le prove di esame e
          tre   funzionari   con  qualifica  non  inferiore  a  primo
          dirigente o equiparata.
             Svolge  le  funzioni  di  segretario  un funzionario dei
          ruoli   dell'Amministrazione   civile   dell'interno    con
          qualifica  non  inferiore a vice consigliere di prefettura,
          in  servizio  presso   il   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza.
             La  commissione  esaminatrice del concorso per l'accesso
          al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' composta
          da  un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non
          inferiore a prefetto o a  dirigente  generale  in  servizio
          presso  il Dipartimento della pubblica sicurezza o da altri
          quattro membri, uno dei quali  professore  di  istituto  di
          istruzione  secondaria di secondo grado in una o piu' delle
          materie  sulle  quali  vertono  le  prove  d'esame  e   tre
          funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o
          equiparata.
             Svolge  le  funzioni  di  segretario  un funzionario dei
          ruoli   dell'Amministrazione   civile   dell'interno    con
          qualifica  non  inferiore  a  vice consigliere, in servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
             La  commissione  esaminatrice dei concorsi per l'accesso
          al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di  Stato
          e'  composta  da  un presidente scelto tra i funzionari con
          qualifica non inferiore a dirigente superiore  e  da  altri
          quattro   funzionari   con   qualifica   non   inferiore  a
          commissario capo o equiparata.
             Svolge  le  funzioni  di  segretario  un funzionario dei
          ruoli   dell'Amministrazione   civile   dell'interno    con
          qualifica  non  inferiore  a  vice consigliere, in servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
             Le  commissioni  esaminatrici  possono essere integrate,
          qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove  scritte
          superino  le  1000  unita', di un numero di componenti tale
          che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione
          in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
             Le  commissioni  esaminatrici dei concorsi sono nominate
          con decreto del Ministro dell'interno.
             Alle  commissioni  stesse sono aggregati membri aggiunti
          per gli esami di lingue straniere.
            Per   supplire   ad   eventuali   temporanee   assenze  o
          impedimenti di uno dei componenti o  del  segretario  della
          commissione  o delle sottocommissioni, puo' essere prevista
          la nomina di uno o piu' componenti supplenti  e  di  uno  o
          piu'  segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con lo stesso
          decreto di costituzione della  commissione  esaminatrice  e
          delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
             Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti
          dal sesto e settimo  comma  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, si
          provvede con ordinanza del direttore centrale del personale
          del Dipartimento della pubblica sicurezza.
             Qualora  vengano  banditi  concorsi a base regionale che
          riguardino piu' regioni, possono essere  costituite  una  o
          piu' commissioni esaminatrici.
             I  componenti  delle  commissioni esaminatrici di cui al
          precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia
          di  Stato  e  dell'Amministrazione  civile dell'interno che
          rivestono le qualifiche richieste per  i  componenti  delle
          commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale.
             La  commissione  esaminatrice  per l'esame finale di cui
          all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          aprile   1982,  n.  341,  presieduta  alternativamente  dai
          presidi delle facolta' di giurisprudenza delle  universita'
          statali  di  Roma  o  da  un  docente universitario da loro
          delegato, e' composta  da  due  docenti  presso  l'Istituto
          superiore   di   polizia   di   materie   universitarie   e
          professionali  e  da  due  funzionari  con  qualifica   non
          inferiore a primo dirigente, o equiparata.
             Svolge  le  funzioni  di  segretario  un funzionario dei
          ruoli   dell'Amministrazione   civile   dell'interno    con
          qualifica  non  inferiore a vice consigliere di prefettura,
          in  servizio  presso   il   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza.
             Detta  commissione  esaminatrice e' nominata annualmente
          con decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  di
          concerto con il Ministro dell'interno".
             Il   D.P.R.   n.   686/1957,   richiamato  nell'articolo
          soprariportato, concerne: "Norme di  esecuzione  del  testo
          unico  delle  disposizioni  sullo  statuto  degli impiegati
          civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3". Il testo vigente
          del sesto e  settimo  comma  del  relativo  art.  3  e'  il
          seguente:
             "Quando  le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si
          costituisce  per  ciascuna  sede,  esclusa   quella   della
          commissione   esaminatrice,   un   comitato  di  vigilanza,
          presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da
          un   impiegato   dell'Amministrazione   con  qualifica  non
          inferiore a direttore  di  sezione,  e  costituita  da  due
          impiegati  delle  carriere  direttive  e  da  un segretario
          scelto tra gli impiegati  delle  carriere  direttive  o  di
          concetto  con  qualifica  non  inferiore, rispettivamente a
          consigliere di seconda classe e a segretario.
             Gli  impiegati nominati presidente e membri dei comitati
          di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella  sede
          d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio,
          sia  necessario  destinare  a   tale   funzione   impiegati
          residenti in altra sede".
             Il  D.P.R. n. 341/1982, richiamato anch'esso nell'art. 7
          del   D.P.R.    n.   903/1983   soprariportato,   concerne:
          "Istituzione  dell'Istituto superiore di polizia". Il testo
          vigente dell'art. 14 del predetto decreto e' il seguente:
             "Art.  14  (Esame finale). - Al termine del quadriennio,
          gli aspiranti commissari in prova che abbiano superato  gli
          esami  previsti  dal  piano  degli  studi  sono  ammessi  a
          sostenere l'esame finale per il conseguimento  del  diploma
          dell'Istituto superiore di polizia.
             Le  modalita' degli esami previsti dal piano di studio e
          di   quello   finale   sono   stabilite   dal   regolamento
          dell'Istituto.
             La  commissione esaminatrice e' nominata annualmente con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione di  concerto
          col Ministro dell'interno ed e' presieduta alternativamente
          dai  presidi  delle  facolta'   di   giurisprudenza   delle
          Universita'  statali  di Roma o da un docente universitario
          da loro delegato.
             Della  commissione  devono altresi' far parte docenti di
          materie universitarie e professionali.
             Le  modalita'  per  la composizione della commissione di
          cui  al  presente  articolo  saranno  fissate  secondo   le
          procedure  stabilite  dal  terzo  comma  dell'art. 59 della
          legge 1› aprile 1981, n. 121, entro tre mesi dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo".