IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Ritenuta la necessita' di apportare talune modifiche e integrazioni al regolamento citato; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato piu' rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 giugno 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, al secondo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole "vice consigliere di prefettura". 2. Al quarto comma, la parola "consigliere" e' sostituita dalle parole "vice consigliere". 3. Al quinto comma, le parole "dirigente superiore" sono sostituite dalle parole "non inferiore a dirigente superiore". 4. Al sesto comma, la parola "consigliere" e' sostituita dalle parole "vice consigliere". 5. Al quindicesimo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole "vice consigliere di prefettura".
____________________________ AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di prolungare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il terzo comma dell'art. 59 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) prevede che: "Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno". Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983, come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 7 (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza). - La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in universita' degli studi in una o piu' delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o da altri quattro membri, uno dei quali professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' commissioni esaminatrici. I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale. La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, e' composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Detta commissione esaminatrice e' nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno". Il D.P.R. n. 686/1957, richiamato nell'articolo soprariportato, concerne: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". Il testo vigente del sesto e settimo comma del relativo art. 3 e' il seguente: "Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede". Il D.P.R. n. 341/1982, richiamato anch'esso nell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983 soprariportato, concerne: "Istituzione dell'Istituto superiore di polizia". Il testo vigente dell'art. 14 del predetto decreto e' il seguente: "Art. 14 (Esame finale). - Al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova che abbiano superato gli esami previsti dal piano degli studi sono ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia. Le modalita' degli esami previsti dal piano di studio e di quello finale sono stabilite dal regolamento dell'Istituto. La commissione esaminatrice e' nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell'interno ed e' presieduta alternativamente dai presidi delle facolta' di giurisprudenza delle Universita' statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato. Della commissione devono altresi' far parte docenti di materie universitarie e professionali. Le modalita' per la composizione della commissione di cui al presente articolo saranno fissate secondo le procedure stabilite dal terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".