IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  intervenire  in
favore delle aziende agricole e zootecniche e dei lavoratori addetti,
danneggiati dalla eccezionale siccita' che ha caratterizzato l'annata
agricola 1989-90; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
del bilancio e della  programmazione  economica,  del  tesoro  e  del
lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Alle aziende  agricole,  singole  od  associate,  colpite  dalla
siccita'  verificatasi  nell'annata  agraria  1989-90  e   dichiarata
eccezionale per singoli territori regionali con decreto del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le  provvidenze  e  le
procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e  successive
modificazioni ed integrazioni, nelle misure  stabilite  dal  presente
decreto.