IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111, con cui e' stato sostituito l'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; Visto in particolare il primo comma, punto 10, del citato art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111 che, con riferimento agli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole, attribuiti ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' all'attrezzatura tecnica e didattica per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, demanda al relativo regolamento d'esecuzione i requisiti di idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, le prescrizioni sui locali e sull'andamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonche' la durata dei corsi, i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida; Visto inoltre il secondo comma del suindicato art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in cui si statuisce che i compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla legge 18 marzo 1988, n. 111 e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio; Visto l'art. 16, comma secondo, che autorizza il Ministro dei trasporti ad adeguare alla norme contenute nella legge 18 marzo 1988, n. 111 e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli dal 470 al 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espresso in data 16 novembre 1989; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, della citata legge n. 400 del 1988, protocollo n. 292/4630 dell'8 gennaio 1990; Considerata la necessita' di sostituire e di modificare gli articoli 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 e 501 del citato regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Autoscuole per conducenti veicoli a motore Rilascio autorizzazione 1. L'art. 486 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 486 (art. 84 T.U.) - (Autoscuole per conducenti veicoli a motore. Rilascio autorizzazione). - 1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di istruzione e di formazione dei conducenti di veicoli a motore e di educazione stradale e' rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cosi' come specificato nel presente regolamento. 2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata in favore di societa' aventi personalita' giuridica. In tal caso, i requisiti prescritti nel comma precedente devono essere posseduti dal legale rappresentante. L'autorizzazione puo' essere rilasciata anche in favore di societa' non aventi personalita' giuridica. In tal caso i requisiti prescritti nel comma precedente devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano piu soci amministratori di societa' non aventi personalita' giuridica tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. Nel caso di 'Enti' i requisiti devono essere posseduti dai loro rappresentanti legali. 3. La richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione comprovante l'adempimento delle condizioni di cui al precedente comma e' istruita dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione attraverso due fasi distinte: una 'preliminare' ed un 'successiva' secondo le procedure stabilite dal Ministero dei trasporti. 4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di societa' o ente, e' consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivita' dell'autoscuola, previo nulla osta dell'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito. 5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti. 6. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una societa' o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorita' che ha provveduto al rilascio della autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti qualora le modifiche della composizione della societa' o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. 7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societa' semplice, l'ingresso, il recesso, e l'esclusione di uno o piu' soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione. 8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societa', avente o meno personalita' giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente. 9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 111/1988 reca: "Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale". L'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 7, comma 1, di detta legge, e' cosi' formulato: "Art. 84 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole. 2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole. 3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a societa' aventi o meno personalita' giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di societa' o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale. 4. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 5. L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 6. L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 1423 del 1956. 7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. 8. L'autorizzazione e sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. 9. L'autorizzazione e' revocata quando: a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola; c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterra' i requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a cio' abilitato ed autorizzato". - I commi 2 e 3 dello stesso art. 7 della legge n. 111/1988 cosi' proseguono: "2. I compiti delle provincie in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolte sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio. 3. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di scuola guida, riconosciuti idonei come istruttori dal Ministero dei trasporti da almeno cinque anni, possono accedere all'esame di insegnante se in possesso di un titolo di studio di livello immediatamente inferiore a quello prescritto". - Si riporta il testo dell'art. 96 del D.P.R. n. 616/1977, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, relativamente alla parte concernente le autoscuole: "Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motori, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti: a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; b) le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facolta' di subdelegare le stesse alle province. Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1 gennaio 1980". - Il comma 2 dell'art. 16 della citata legge n. 111/1988 prevede che: "Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanita' per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avra' particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilita' dei portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovra' altresi' tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda nelle note alle premesse.