IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111, con cui e' stato
sostituito l'art. 84 del testo unico  delle  norme  sulla  disciplina
della  circolazione  stradale,  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
  Visto  in  particolare  il primo comma, punto 10, del citato art. 7
della legge 18 marzo 1988, n. 111 che, con riferimento  agli  attuali
compiti  delle  province  in materia di autorizzazione e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole, attribuiti ai sensi dell'art. 96 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
nonche'  all'attrezzatura  tecnica  e   didattica   per   l'esercizio
dell'attivita'   di   autoscuola,  demanda  al  relativo  regolamento
d'esecuzione i requisiti di  idoneita'  tecnica  degli  insegnanti  e
degli istruttori delle autoscuole per conducenti, le prescrizioni sui
locali e  sull'andamento  didattico,  anche  al  fine  di  consentire
l'eventuale  svolgimento  degli  esami nonche' la durata dei corsi, i
programmi di esame per l'accertamento della idoneita'  tecnica  degli
insegnanti   e   degli  istruttori,  i  programmi  di  esame  per  il
conseguimento della patente di guida;
  Visto inoltre il secondo comma del suindicato art. 7 della legge 18
marzo 1988, n. 111, in cui si statuisce che i compiti delle  province
in  materia  di  autorizzazione  e  di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel
rispetto dei principi fissati dalla legge 18 marzo 1988, n. 111 e dei
criteri  generali  stabiliti  dal  Ministro  dei  trasporti  per   la
vigilanza  tecnica  sull'insegnamento  e  per la limitazione numerica
delle autoscuole in  relazione  alla  popolazione,  all'indice  della
motorizzazione e all'estensione del territorio;
  Visto  l'art.  16,  comma  secondo,  che  autorizza il Ministro dei
trasporti ad adeguare alla norme contenute nella legge 18 marzo 1988,
n. 111 e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in
materia, con  propri  decreti,  gli  articoli  dal  470  al  507  del
regolamento  per  l'esecuzione  del  testo  unico  delle  norme sulla
disciplina della circolazione  stradale  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
  Visto  l'art.  17,  terzo  comma,  della legge n. 400 del 23 agosto
1988;
  Udito  il  parere  dell'adunanza  generale  del Consiglio di Stato,
espresso in data 16 novembre 1989;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto,  della  citata
legge n. 400 del 1988, protocollo n. 292/4630 dell'8 gennaio 1990;
  Considerata  la  necessita'  di  sostituire  e  di  modificare  gli
articoli 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,  497,
498,  499,  500  e 501 del citato regolamento di esecuzione del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
                                ADOTTA
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Autoscuole per conducenti veicoli a motore
                       Rilascio autorizzazione
  1.  L'art.  486  del  regolamento  per l'esecuzione del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione  stradale,  approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  486  (art.  84  T.U.) - (Autoscuole per conducenti veicoli a
motore.  Rilascio  autorizzazione).  -  1.  L'autorizzazione  per  lo
svolgimento di attivita' di istruzione e di formazione dei conducenti
di veicoli a motore e di educazione  stradale  e'  rilasciata  previo
accertamento  della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 84
del testo unico  delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione
stradale, cosi' come specificato nel presente regolamento.
  2.  L'autorizzazione  puo'  essere rilasciata in favore di societa'
aventi personalita' giuridica. In tal caso,  i  requisiti  prescritti
nel   comma   precedente   devono   essere   posseduti   dal   legale
rappresentante. L'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  anche  in
favore  di  societa' non aventi personalita' giuridica. In tal caso i
requisiti prescritti nel comma precedente devono essere posseduti dal
socio  amministratore.  Qualora  ci  siano piu soci amministratori di
societa' non aventi  personalita'  giuridica  tali  requisiti  devono
essere  posseduti da ognuno di questi. Nel caso di 'Enti' i requisiti
devono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.
  3.  La  richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione
comprovante l'adempimento delle condizioni di cui al precedente comma
e' istruita dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
attraverso due fasi distinte: una 'preliminare'  ed  un  'successiva'
secondo le procedure stabilite dal Ministero dei trasporti.
  4.  Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del
socio amministratore o del legale rappresentante in caso di  societa'
o  ente, e' consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivita'
dell'autoscuola,  previo  nulla  osta  dell'Autorita'  competente  al
rilascio  dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che
abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito.
  5.  Nel  caso  di  trasferimento  del  complesso aziendale a titolo
universale o  a  titolo  particolare,  l'avente  causa  e'  tenuto  a
richiedere  a  proprio  favore  il  rilascio  di un'autorizzazione in
sostituzione di quella  del  trasferente  che,  contestualmente  alla
revoca  di  quest'ultima,  deve essere rilasciata previo accertamento
nel richiedente dei prescritti requisiti.
  6.  Se  l'autorizzazione  e'  stata  rilasciata  in  favore  di una
societa' o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o
piu'  soci  da documentare con l'esibizione della copia autentica del
relativo  verbale  deve  essere  comunicata  all'autorita'   che   ha
provveduto  al  rilascio  della  autorizzazione e che ne prende atto,
previo accertamento dei prescritti  requisiti  qualora  le  modifiche
della  composizione  della  societa'  o  dell'ente  non siano tali da
comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
  7.  Nell'ipotesi  di  autorizzazione intestata a societa' semplice,
l'ingresso, il recesso, e l'esclusione di uno o piu' soci  comportano
il  rilascio  di  un'autorizzazione in sostituzione della precedente,
previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della
copia  autentica  della  scrittura  privata autenticata contenente la
dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
  8.  Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societa',
avente o meno personalita' giuridica, o di  trasformazione  di  forme
societarie,  viene  rilasciata  un'autorizzazione  in sostituzione di
quella precedente, previo accertamento dei requisiti  prescritti  per
il  legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale
revoca dell'autorizzazione precedente.
  9.  Se  varia  la  sola  denominazione dell'autoscuola senza alcuna
modifica sostanziale di essa si  procede  al  semplice  aggiornamento
dell'intestazione  dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di
una nuova autorizzazione".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n. 111/1988 reca: "Norme sulla istituzione
          della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per
          il   conseguimento   delle   patenti  di  guida  e  per  la
          prevenzione e la sicurezza stradale". L'art. 84  del  testo
          unico  delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione
          stradale,  approvato  con   D.P.R.   n.    393/1959,   come
          sostituito  dall'art.  7, comma 1, di detta legge, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 84 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'istruzione e
          la formazione dei conducenti e  per  l'educazione  stradale
          sono denominate autoscuole.
             2.  Restano  fermi gli attuali compiti delle province in
          materia di autorizzazione  e  di  vigilanza  amministrativa
          sulle autoscuole.
             3.  L'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata a persone
          fisiche  o  giuridiche  o  a   societa'   aventi   o   meno
          personalita'  giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o,
          in caso di societa' o ente, il legale  rappresentante  deve
          avere  la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei
          beni  patrimoniali  dell'autoscuola,  rispondendo  del  suo
          regolare  funzionamento  nei  riguardi dell'amministrazione
          provinciale.
             4.  L'autorizzazione  e' rilasciata a chi abbia compiuto
          gli anni ventuno,  risulti  di  buona  condotta  e  sia  in
          possesso  di  adeguata capacita' finanziaria, di diploma di
          istituto medio di secondo grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante di teoria o istruttore di guida.  Per le persone
          giuridiche i requisiti del  presente  comma,  ad  eccezione
          della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
          persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
             5.   L'autorizzazione   non   puo'  essere  concessa  ai
          delinquenti abituali, professionali  o  per  tendenza  e  a
          coloro  che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423.
             6.  L'autorizzazione  puo'  essere  negata  alle persone
          indicate nell'articolo 1 della citata  legge  n.  1423  del
          1956.
             7.  L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura
          tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed  istruttori
          riconosciuti  idonei dal Ministero dei trasporti sulla base
          di apposita qualifica  professionale  conseguita  ai  sensi
          della  legge  21  dicembre  1978,  n.   845.  Qualora  piu'
          autoscuole autorizzate si  consorzino  e  costituiscano  un
          centro     d'istruzione    automobilistica,    riconosciuto
          dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate  con
          decreto   del   Ministro   dei   trasporti,   le  dotazioni
          complessive, in personale ed attrezzature,  possono  essere
          adeguatamente ridotte.
             8.  L'autorizzazione  e  sospesa per un periodo da uno a
          tre mesi quando:
               a)   l'attivita'   dell'autoscuola   non   si   svolga
          regolarmente;
               b)  il  titolare  non provveda alla sostituzione degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei dall'amministrazione provinciale;
               c)  il  titolare  non ottemperi alle disposizioni date
          dall'amministrazione  provinciale  ai  fini  del   regolare
          funzionamento dell'autoscuola.
             9. L'autorizzazione e' revocata quando:
               a)  siano  venuti  meno  la  capacita' finanziaria e i
          requisiti morali del titolare;
               b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;
               c)  siano  stati adottati piu' di due provvedimenti di
          sospensione in un quinquennio.
             10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo
          il regolamento conterra' i  requisiti  di  idoneita'  degli
          insegnanti   e   degli   istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le prescrizioni sui locali  e  sull'arredamento
          didattico,   anche   al   fine  di  consentire  l'eventuale
          svolgimento degli esami nonche'  la  durata  dei  corsi;  i
          programmi  di  esame  per  l'accertamento  della  idoneita'
          tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di
          esame per il conseguimento della patente di guida.
             11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione
          e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda  da
          lire   1.500.000   a   lire   2.500.000.   Nella   sanzione
          amministrativa da lire 500.000  a  lire  1.000.000  incorre
          chi,  non  occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla
          guida senza essere a cio' abilitato ed autorizzato".
             -  I  commi  2  e  3  dello stesso art. 7 della legge n.
          111/1988 cosi' proseguono:
             "2.   I   compiti   delle   provincie   in   materia  di
          autorizzazione  e   di   vigilanza   amministrativa   sulle
          autoscuole  sono  svolte sulla base di appositi regolamenti
          redatti nel rispetto dei principi  fissati  dalla  presente
          legge  e  dei  criteri  generali stabiliti dal Ministro dei
          trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e  per
          la  limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla
          popolazione,    all'indice    della    motorizzazione     e
          all'estensione del territorio.
             3.  Per  un  anno  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge i titolari  di  scuola  guida,  riconosciuti
          idonei  come  istruttori  dal  Ministero  dei  trasporti da
          almeno  cinque  anni,   possono   accedere   all'esame   di
          insegnante se in possesso di un titolo di studio di livello
          immediatamente inferiore a quello prescritto".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del  D.P.R. n.
          616/1977, in  materia  di  trasferimento  e  di  delega  di
          funzioni   statali   alle   regioni  a  statuto  ordinario,
          relativamente alla parte concernente le autoscuole:
             "Sono    attribuite    alle    province    le   funzioni
          amministrative concernenti la sospensione temporanea  della
          circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse,
          ai  sensi  dell'art.  3,  primo  comma,  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi
          restando  i  poteri  del  prefetto  previsti  dallo  stesso
          articolo  per  motivi  di  pubblica sicurezza e di esigenze
          militari; la disciplina del transito periodico di armenti e
          greggi  ai  sensi  dell'art. 3, secondo comma, del medesimo
          decreto del Presidente della  Repubblica;  la  vigilanza  e
          l'autorizzazione  delle  scuole per conducenti di veicoli a
          motori, ai sensi dell'art.  84  del  predetto  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15 giugno 1959, n. 393. Sono
          delegate   alle   regioni   le   funzioni    amministrative
          concernenti:
               a)  il  coordinamento mediante conferenze tra gli enti
          interessati  dell'esercizio  delle  funzioni   disciplinate
          dagli  articoli  3  e  4  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
               b)  le  attivita'  istruttorie  relative  alla  tenuta
          dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con
          facolta' di subdelegare le stesse alle province.
             Le  funzioni  di  cui  al primo comma saranno esercitate
          dalla provincia sulla  base  delle  disposizioni  contenute
          nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in
          mancanza, dal 1› gennaio 1980".
             - Il comma 2 dell'art. 16 della citata legge n. 111/1988
          prevede che:
             "Il  Ministro  dei  trasporti e' autorizzato ad adeguare
          alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive
          comunitarie  e  agli accordi internazionali in materia, con
          propri decreti, gli articoli da 470 a 507  del  regolamento
          per   l'esecuzione   del  testo  unico  delle  norme  sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
          420, di concerto con il  Ministro  della  sanita'  per  gli
          articoli   da   470  a  485.   In  tali  decreti  si  avra'
          particolare  riguardo  alle  esigenze  di   facilitare   la
          mobilita'  dei  portatori  di  handicap,  tenendo  conto in
          particolare  che  l'efficienza  alla  guida   deve   essere
          valutata  con  l'uso  di  eventuali  apparecchi di protesi,
          ausili ed adattamenti tecnici del  veicolo  e  che  fra  le
          minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche.
          In sede di predisposizione dei decreti si  dovra'  altresi'
          tener  conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di
          cui al comma 9 dell'art. 81 del  testo  unico  delle  norme
          sulla  circolazione  stradale  come  sostituito dal comma 1
          dell'art. 4 della presente legge".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbono recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  l'art.  84  del  testo  unico  delle norme sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          D.P.R. n. 393/1959, si veda nelle note alle premesse.