IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di far fronte alla particolare situazione creatasi a seguito del decreto di sequestro preventivo del cantiere e di tutta l'area dove sta sorgendo la centrale ENEL di Gioia Tauro, assunto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi in data 18 luglio 1990 e relativo al procedimento n. 100/90 R.G.N.R., nonche' del decreto del tribunale di riesame di Reggio Calabria del 10 agosto 1990, che ha rigettato i ricorsi proposti avverso il decreto di sequestro preventivo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Agli impiegati ed operai, ivi compresi gli apprendisti, occupati alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi dal lavoro a seguito del decreto del 18 luglio 1990 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi, viene erogata in via transitoria, per un periodo massimo di quattro mesi decorrenti dal 19 luglio 1990, una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non puo' comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non e' comulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione. 2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 i trattamenti di famiglia in base alle norme vigenti. 3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede il prefetto competente, previa individuazione degli aventi diritto. 4. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento di cui al presente decreto.