IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di far fronte  alla
particolare situazione creatasi a seguito del  decreto  di  sequestro
preventivo del cantiere e  di  tutta  l'area  dove  sta  sorgendo  la
centrale ENEL di Gioia Tauro, assunto dal  giudice  per  le  indagini
preliminari del tribunale di Palmi in data 18 luglio 1990 e  relativo
al procedimento n. 100/90 R.G.N.R., nonche' del decreto del tribunale
di riesame di Reggio Calabria del 10 agosto 1990, che ha rigettato  i
ricorsi proposti avverso il decreto di sequestro preventivo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri    dell'interno,    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato e del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Agli impiegati ed operai, ivi compresi gli apprendisti, occupati
alla data del 18 luglio 1990 nel  cantiere  ENEL  di  Gioia  Tauro  e
sospesi dal lavoro a seguito del  decreto  del  18  luglio  1990  del
giudice per le indagini preliminari del  tribunale  di  Palmi,  viene
erogata in via transitoria, per un periodo massimo  di  quattro  mesi
decorrenti dal 19 luglio 1990, una somma pari all'80 per cento  della
retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di
lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore
previste  dai  contratti  collettivi  di   lavoro,   non   oltre   le
quarantaquattro ore settimanali. La somma non  puo'  comunque  essere
superiore  all'importo  massimo  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e  non  e'
comulabile  con  il  trattamento  di  integrazione  salariale  e   di
disoccupazione. 
  2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di  cui
al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge
5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ai lavoratori sono dovuti per  il  periodo  indicato  al  comma  1  i
trattamenti di famiglia in base alle norme vigenti. 
  3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e  2  provvede
il prefetto competente, previa individuazione degli aventi diritto. 
  4. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli  eventuali
responsabili dell'evento di cui al presente decreto.