IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista l'ordinanza del 10 luglio 1990 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del Ministro della marina mercantile in data 30 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990, recante misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti; Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza; Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attivita' di pesca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a concedere un'indennita' una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attivita' di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante. 2. L'ammontare dell'indennita' per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonche' le modalita' tecniche di erogazione della stessa indennita', sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile. 3. L'importo totale di indennita' non puo' superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la somma di 10 miliardi.