IL MINISTRO 
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  16  gennaio   1946,   n.   12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; 
  Visto il regio decreto-legge 4 novembre 1926, n.  1923,  convertito
nella legge 7 luglio 1927, n.  1495,  recante  norme  in  materia  di
divieti di importazione e di esportazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,  n.
148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di  legge
in materia valutaria; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1989,  n.  294,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  24
agosto 1989, concernente  "Regolamento  delle  esportazioni.  Tabella
Esport - Disposizioni particolari"; 
  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2  aprile
1988,  concernente  "Regime  delle  importazioni   delle   merci"   e
successive modificazioni; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  riordinare  in  un  unico  testo   le
modalita' di esportazione e di importazione delle merci, tenuto conto
delle decisioni assunte  in  sede  comunitaria  nonche'  degli  altri
impegni internazionali; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 77/90 reso  nell'adunanza
generale del 12 luglio 1990; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
70836 del 14 luglio 1990); 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
            Regime delle importazioni e delle esportazioni 
 1. L'importazione e l'esportazione delle merci  sono  libere,  salvo
deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni
internazionali e comunitari o per esigenze  di  interesse  nazionale,
con  provvedimenti  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero,  di
concerto con il  Ministro  delle  finanze.  Tali  provvedimenti  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. La cessione di merci individuate nei  provvedimenti  di  cui  al
comma 1, da parte  di  soggetti  residenti  in  Italia,  puo'  essere
assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle  merci
avviene al di fuori del territorio  doganale  o  in  territori  extra
doganali  e  assimilati,  con  eccezione  delle  merci  acquistate  e
rivendute nello stesso Paese. 
  3.  Possono  essere  altresi'  assoggettati  ad  autorizzazione   i
transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione
in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero
da parte di residenti in Italia. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota alle premesse: 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
          debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri prima della loro  emanazione.  Il  comma  4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.