IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, recante norme in materia di divieti di importazione e di esportazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 agosto 1989, concernente "Regolamento delle esportazioni. Tabella Esport - Disposizioni particolari"; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988, concernente "Regime delle importazioni delle merci" e successive modificazioni; Ritenuta l'opportunita' di riordinare in un unico testo le modalita' di esportazione e di importazione delle merci, tenuto conto delle decisioni assunte in sede comunitaria nonche' degli altri impegni internazionali; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 77/90 reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 70836 del 14 luglio 1990); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Regime delle importazioni e delle esportazioni 1. L'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, puo' essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese. 3. Possono essere altresi' assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero da parte di residenti in Italia.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.