IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, contenente norme in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e di apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato; Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge citato, come modificato dalla legge di conversione, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di stabilire con decreto i criteri e le modalita' di svolgimento degli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sostenuti dai cittadini extracomunitari ed apolidi suddetti; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 3 agosto 1990, n. 191118; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti nel territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 1989, che intendano ottenere l'iscrizione nel registro istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sostenendo gli esami di cui agli articoli 5 e 6 di tale legge, debbono presentare la domanda d'esame alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione territoriale hanno la dimora abituale o, se ottenuta, la residenza anagrafica. Al momento della presentazione della domanda debbono esibire il permesso di soggiorno, in corso di validita', rilasciato per motivi o di lavoro autonomo o di lavoro subordinato o di studio o di famiglia. 2. Gli esami ai quali sono sottoposti nelle sessioni speciali i soggetti indicati nel precedente comma 1 sono sostenuti sulle materie previste nell'allegato 2 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e con le modalita' osservate per gli altri soggetti tenuti ad iscriversi nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, davanti alla commissione prevista all'art. 14 del decreto ministeriale citato. Le domande rivolte al candidato nel corso dell'esame per l'accertamento della preparazione richiesta non possono essere poste in forma di "quiz". Le risposte fornite dal candidato sia per la parte scritta che per la parte orale dell'esame devono essere valutate anche ai fini della conoscenza della lingua italiana e di un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 agosto 1990 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990 Registro n. 19 Industria, foglio n. 385
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 416/1989 e' cosi' formulato: "Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attivita' commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalita' di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1; - Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio) e' il seguente: "Art. 5 (Requisiti professionali per il commercio). Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per la iscrizione nel registro dimostrare di: 1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attivita', un esame di idoneita' nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica; 2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione; 3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato. Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente e' in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sara' determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 6 (Requisiti professionali per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa). Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di: 1) aver superato presso apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande; 2) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attivita' quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o alla amministrazione, o, se si tratti di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione; 3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande". - Si trascrive il testo dell'allegato 2 e dell'art. 14 del D.M. n. 375/1988, recante norme di esecuzione della legge n. 426/1971: "ALLEGATO 2 MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA (Art. 12 del decreto) Nozioni di carattere generale su: Legislazione sul commercio di vendita al pubblico (accesso all'attivita'; pubblicita' dei prezzi; orario di vendita; locazione e avviamento commerciale). Legislazione igienico-sanitaria, sociale, fiscale e penale, relativamente all'attivita' commerciale di vendita. Amministrazione e contabilita' aziendale. Sistemi e tecniche di vendita. Organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte. Nozioni di carattere particolare su: (Gruppo a) Alimenti di origine vegetale e animale - acque minerali - bevande alcooliche e analcooliche - prodotti tropicali frutta secca. Conservazione degli alimenti (salagione; essiccazione; affumicatura; fermentazione; additivi e conservativi; refrigerazione; congelazione; surgelazione; liofilizzazione; sterilizzazione). Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale); igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfenzioni). Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari. (Gruppo b) Alimenti di origine animale - composizione, frollatura e cottura delle carni. Animali da macelleria (anatomia, fisiologia e patologia degli animali; elementi per la valutazione delle varie specie e categorie di animali e delle relative carni) - volatili da cortile e conigli. Fattori di alterazione delle carni e metodi di conservazione - confezione ed imballaggio delle carni. Tecnica della sezionatura in tagli per il commercio all'ingrosso e al minuto. Tecnica della lavorazione e preventiva selezione delle carni per la preparazione dei salumi. Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari. (Gruppo c) Tutte le materie previste negli altri gruppi. (Gruppo d) Merceologia, con riferimento ai seguenti prodotti: fibre tessili vegetali, animali, artificiali e sintetiche; filati (qualita', titolo, confezionamento e imballaggio); tessuti (generalita', qualita', difetti); cuoio e pellami. (Gruppo f) Produzione, commercio e caratteristiche tecniche (comprese le norme tecniche di sicurezza per l'impiego) dei prodotti costituenti il gruppo. (Gruppi e, g, h) Materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per il commercio nelle categorie di prodotti per le quali e' richiesta l'iscrizione". "Art. 14 (Commissione d'esame). - 1. La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge e' nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attivita' come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il funzionario camerale e' designato dal segretario generale della camera, il funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso. 2. La commissione d'esame e' composta altresi' dei seguenti membri: - un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie; - un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia; - un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unita' sanitaria locale nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune; - un rappresentante dell'intendenza di finanza; - un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro; - un esperto del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2; tale esperto e' chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza; - un esperto della somministrazione di alimenti o bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione negli esercizi della ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo stesso e' chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. 3. La commissione e' integrata con un rappresentante tecnico, del settore veterinario, dell'unita' sanitaria locale nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo b) di cui al precedente art. 12, comma 2. 4. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV l'esperto del commercio e' lo stesso che e' stato nominato per gli esami relativi al gruppo c) di cui al precedente art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli nominati per gli altri gruppi merceologici, qualora essi non siano presenti alle riunioni della commissione. 5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti. 6. Il segretario della commissione e' un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale. 7. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame. 8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza. 9. I membri, effettivi o supplenti, non presenti alle riunioni della commissione possono da questa essere sostiuiti immediatamente, per la seduta d'esame interessata, con esperti, su proposta del presidente. 10. La giunta camerale dispone la sostituzione dei membri della commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni per almeno tre volte nel corso dell'anno. 11. Possono essere nominate piu' commissioni d'esame. 12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale".