IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,  convertito  dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, contenente norme in materia  di  asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e  di
regolarizzazione dei cittadini  extracomunitari  e  di  apolidi  gia'
presenti nel territorio dello Stato; 
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge citato, come modificato
dalla   legge   di   conversione,   che   attribuisce   al   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  il  compito  di
stabilire con decreto i criteri e le modalita' di  svolgimento  degli
esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n.  426,
sostenuti dai cittadini extracomunitari ed apolidi suddetti; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 31 maggio 1990; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione fatta  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota 3 agosto 1990, n. 191118; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  I  cittadini  extracomunitari  e  gli  apolidi   presenti   nel
territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 1989, che  intendano
ottenere l'iscrizione nel registro istituito dalla  legge  11  giugno
1971, n. 426, sostenendo gli esami di cui agli articoli 5 e 6 di tale
legge,  debbono  presentare  la  domanda  d'esame  alla   camera   di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   nella   cui
circoscrizione territoriale hanno la dimora abituale o, se  ottenuta,
la residenza anagrafica. Al momento della presentazione della domanda
debbono esibire il permesso di  soggiorno,  in  corso  di  validita',
rilasciato per motivi o di lavoro autonomo o di lavoro subordinato  o
di studio o di famiglia. 
  2. Gli esami ai quali sono sottoposti  nelle  sessioni  speciali  i
soggetti indicati nel precedente comma 1 sono sostenuti sulle materie
previste nell'allegato 2 al decreto ministeriale 4  agosto  1988,  n.
375, e con le modalita' osservate per gli altri  soggetti  tenuti  ad
iscriversi nel registro di cui alla legge 11  giugno  1971,  n.  426,
davanti  alla  commissione   prevista   all'art.   14   del   decreto
ministeriale citato.  Le  domande  rivolte  al  candidato  nel  corso
dell'esame  per  l'accertamento  della  preparazione  richiesta   non
possono essere poste in forma di  "quiz".  Le  risposte  fornite  dal
candidato sia per la parte scritta che per la parte orale  dell'esame
devono essere valutate anche ai fini della  conoscenza  della  lingua
italiana e di un grado di  cultura  generale  equiparabile  a  quello
derivante dal possesso della licenza elementare. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 14 agosto 1990 
                                               Il Ministro: BATTAGLIA 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990 
  Registro n. 19 Industria, foglio n. 385 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 416/1989 e' cosi'
          formulato:  "Ai fini dell'iscrizione nel  registro  di  cui
          alla  legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le
          regioni    organizzano    appositi   corsi   professionali,
          avvalendosi   delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura  o  di altri enti pubblici e di
          enti che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 della  legge
          21  dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro  in  materia di
          formazione   professionale),    per    la    qualificazione
          all'esercizio  delle  attivita'  commerciali  riservati  ai
          cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della  durata
          di  almeno  centoventi  ore.  Entro centoventi giorni dalla
          data  predetta,  le  camere  di  commercio  debbono  indire
          sessioni  speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6
          della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai  cittadini
          extracomunitari  suddetti.  I  criteri  e  le  modalita' di
          svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1;
             -  Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971
          (Disciplina del commercio) e' il seguente:
             "Art.   5  (Requisiti  professionali per il commercio).
         Coloro che intendono esercitare  il  commercio  di  cui  ai
         numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per la
         iscrizione nel registro dimostrare di:
              1) aver superato presso apposita commissione costituita
          presso la camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  della  provincia nel cui ambito il richiedente
          intende  svolgere  la  propria  attivita',  un   esame   di
          idoneita'   nell'esercizio   del  commercio  con  specifico
          riguardo al commercio dei prodotti per i quali si  richiede
          la  iscrizione,  indicando il settore e la specializzazione
          merceologica;
              2)  oppure  aver  esercitato  in proprio per almeno due
          anni, l'attivita' di vendita all'ingrosso  o  al  minuto  o
          aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso
          imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente
          qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o,
          se trattasi di coniuge  o  parente  entro  il  terzo  grado
          dell'imprenditore,  in qualita' di coadiutore. In ogni caso
          l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei
          cinque   anni   anteriori   alla   data  della  domanda  di
          iscrizione;
              3)  oppure aver frequentato con esito positivo un corso
          professionale per il commercio,  istituito  o  riconosciuto
          dallo Stato.
             Il  requisito di cui al punto 1) del comma precedente e'
          in ogni caso richiesto per coloro che intendono  esercitare
          il commercio dei prodotti alimentari per i quali necessarie
          operazioni preliminari di lavorazione e di  trasformazione.
          La  gamma  di tali prodotti sara' determinata dal Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             Art.  6  (Requisiti  professionali  per  l'attivita'  di
          somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in  sede
          fissa).  Coloro  che  intendono  somministrare  al pubblico
          alimenti o bevande in sede fissa devono,  per  l'iscrizione
          nel registro, dimostrare di:
              1)  aver superato presso apposita commissione di cui al
          punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di  idoneita'
          all'esercizio   dell'attivita'   di   somministrazione   al
          pubblico di alimenti o bevande;
              2)  oppure  aver  esercitato in proprio, per almeno due
          anni,  l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico   di
          alimenti  o  bevande  o aver prestato la propria opera, per
          almeno due anni, presso imprese  esercenti  tale  attivita'
          quali  dipendenti  qualificati  addetti alla vendita o alla
          amministrazione, o, se si tratti di coniuge o parente entro
          il   terzo   grado   dell'imprenditore,   in   qualita'  di
          coadiutore. In ogni  caso  l'attivita'  deve  essere  stata
          svolta  e  l'opera  prestata nei cinque anni anteriori alla
          data della domanda d'iscrizione;
              3)  oppure aver frequentato con esito positivo un corso
          professionale istituito o riconosciuto dallo Stato,  avente
          ad  oggetto  l'attivita' di somministrazione al pubblico di
          alimenti o bevande".
             -  Si  trascrive il testo dell'allegato 2 e dell'art. 14
          del D.M. n.  375/1988, recante norme  di  esecuzione  della
          legge n. 426/1971:
"ALLEGATO 2
            MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO
              PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA
                        (Art. 12 del decreto)
   Nozioni di carattere generale su:
    Legislazione  sul  commercio  di  vendita  al  pubblico  (accesso
all'attivita'; pubblicita' dei prezzi; orario di vendita; locazione e
avviamento commerciale).
    Legislazione   igienico-sanitaria,  sociale,  fiscale  e  penale,
relativamente all'attivita' commerciale di vendita.
    Amministrazione  e  contabilita' aziendale. Sistemi e tecniche di
vendita.
    Organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte.
   Nozioni di carattere particolare su:
(Gruppo a)
   Alimenti  di origine vegetale e animale - acque minerali - bevande
alcooliche e analcooliche - prodotti  tropicali  frutta  secca.
Conservazione      degli     alimenti    (salagione;    essiccazione;
affumicatura; fermentazione; additivi e conservativi; refrigerazione;
congelazione; surgelazione; liofilizzazione; sterilizzazione).
   Igiene  della  vendita (igiene dei locali e del personale); igiene
della conservazione degli alimenti e delle bevande;  avvelenamenti  e
tossinfenzioni).
   Legislazione   annonaria   ed   igienico-sanitaria  sul  commercio
all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.
(Gruppo b)
   Alimenti  di  origine animale - composizione, frollatura e cottura
delle carni.
   Animali  da  macelleria  (anatomia,  fisiologia  e patologia degli
animali; elementi per la valutazione delle varie specie  e  categorie
di animali e delle relative carni) - volatili da cortile e conigli.
   Fattori  di  alterazione  delle  carni e metodi di conservazione -
confezione ed imballaggio delle carni.
   Tecnica della sezionatura in tagli per il commercio all'ingrosso e
al minuto.
   Tecnica  della  lavorazione e preventiva selezione delle carni per
la preparazione dei salumi.
   Legislazione   annonaria   ed   igienico-sanitaria  sul  commercio
all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.
(Gruppo c)
   Tutte le materie previste negli altri gruppi.
(Gruppo d)
   Merceologia,  con  riferimento ai seguenti prodotti: fibre tessili
vegetali,  animali,  artificiali  e  sintetiche;  filati   (qualita',
titolo,   confezionamento   e   imballaggio);  tessuti  (generalita',
qualita', difetti); cuoio e pellami.
(Gruppo f)
   Produzione,  commercio  e  caratteristiche  tecniche  (comprese le
norme tecniche di sicurezza per l'impiego) dei  prodotti  costituenti
il gruppo.
(Gruppi e, g, h)
   Materie  specifiche  riguardanti la preparazione professionale per
il commercio nelle categorie di prodotti per le  quali  e'  richiesta
l'iscrizione".
   "Art.  14  (Commissione  d'esame).  -  1.  La  commissione d'esame
prevista dall'art. 5 della legge e' nominata dalla  giunta  camerale.
La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari
statali della carriera direttiva che prestano la loro attivita'  come
segretario   generale   della   camera   o   come   funzionario   del
corrispondente ufficio provinciale dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato    oppure,    qualora    essi   manchino   o   siano
impossibilitati  a  presiedere  la  commissione,  fra  i   funzionari
camerali  appartenenti  almeno all'ottava qualifica funzionale di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il
funzionario  camerale  e'  designato  dal  segretario  generale della
camera, il funzionario dell'ufficio provinciale  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso.
   2.  La  commissione  d'esame  e'  composta  altresi'  dei seguenti
membri:
    - un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;
    -  un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto
della materia;
    -  un  rappresentante  tecnico,  del  settore medico, dell'unita'
sanitaria locale nella cui circoscrizione e'  ubicata  la  camera  di
commercio o di altra dello stesso comune;
    - un rappresentante dell'intendenza di finanza;
    - un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;
    -  un  esperto  del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi
merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2;  tale  esperto
e'  chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al
gruppo merceologico di sua competenza;
    -  un  esperto  della  somministrazione di alimenti o bevande per
ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione negli esercizi della
ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo
stesso e' chiamato a far parte  della  commissione,  anche  da  solo,
esclusivamente   per   esaminare   coloro  che  intendono  esercitare
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
  3.  La  commissione e' integrata con un rappresentante tecnico, del
settore  veterinario,  dell'unita'   sanitaria   locale   nella   cui
circoscrizione  e'  ubicata  la  camera di commercio o di altra dello
stesso comune, qualora l'esame  riguardi  le  materie  relative  alle
tabelle del gruppo b) di cui al precedente art. 12, comma 2.
   4.  Per  gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla
tabella XIV l'esperto  del  commercio  e'  lo  stesso  che  e'  stato
nominato  per  gli  esami  relativi al gruppo c) di cui al precedente
art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli  nominati  per  gli
altri  gruppi  merceologici,  qualora  essi  non  siano presenti alle
riunioni della commissione.
   5.  Con  la  stessa  procedura  prevista per quelli effettivi sono
anche nominati membri supplenti.
   6.  Il segretario della commissione e' un funzionario della camera
di  commercio  appartenente  alla  settima  o  alla  sesta  qualifica
funzionale  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale.
   7.  La  commissione  si  riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi
siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti
per la materia dell'esame.
   8.  La  commissione  dura  in  carica due anni. I membri di cui ai
commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura
di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno
tre mesi prima della data di scadenza.
   9.  I  membri,  effettivi  o supplenti, non presenti alle riunioni
della commissione possono da questa essere sostiuiti  immediatamente,
per  la  seduta  d'esame  interessata,  con  esperti, su proposta del
presidente.
   10.  La  giunta  camerale dispone la sostituzione dei membri della
commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni  per
almeno tre volte nel corso dell'anno.
   11. Possono essere nominate piu' commissioni d'esame.
   12.  Ai  fini  dell'applicazione del presente articolo i segretari
generali di camere di commercio non  appartenenti  ai  ruoli  statali
sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale".