IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                                  E 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                     ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI 
  Vista la legge 2 maggio  1990,  n.  103,  concernente  indizione  e
finanziamento del quarto censimento generale dell'agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1981, n. 228; 
  Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 571/88
del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, e n. 357/79  del  5
febbraio 1979, e successive modificazioni; 
  Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, reso in data 19 giugno 1990
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 103 del 1990; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 ottobre 1990 e tenuto  conto  delle  osservazioni  ivi
formulate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 1990; 
  Di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro,  di  grazia  e
giustizia,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica,
dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
                           A D O T T A N O 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Data di rilevazione 
  1. Il  quarto  censimento  generale  dell'agricoltura  ha  luogo  a
partire dal 21 ottobre 1990, secondo il calendario  di  cui  all'art.
18. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge alle quali e' operato di rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             - La legge n. 103/1990, reca: "Indizione e finanziamento
          del 4› censimento generale dell'agricoltura".
             -  Il  D.Lgs.  n.  322/1989,  reca:  "Norme  sul Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale  di  statistica ai sensi dell'art. 24 della legge
          23 agosto 1988, n. 400".
             - Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello  statuto
          speciale  della  regione  Trentino-Alto Adige in materia di
          artigianato, incremento della produzione industriale,  cave
          e  torbiere,  commercio,  fiere e mercati), come modificato
          dagli articoli 2  e  3  del  D.P.R.  n.   228/1981,  e'  il
          seguente:
             "Art.  10.  -  Con  decorrenza  dalla data di entrata in
          vigore della legge provinciale di cui al comma  successivo,
          sono  delegate  alle  province  di  Trento  e di Bolzano le
          funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese  le
          funzioni di coordinamento delle attivita' statistiche degli
          enti ed organi di cui all'art. 17 del  regio  decreto-legge
          27  maggio 1929, n. 1285 attribuite agli uffici provinciali
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  agli
          uffici  di  corrispondenza  per  il  territorio provinciale
          previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628.
             Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con
          legge provinciale per provvedere alle attivita' statistiche
          di  competenza  delle province; degli uffici stessi l'ISTAT
          si  avvale  per  l'esecuzione  delle  proprie   rilevazioni
          rientranti  nelle  materie  di  competenza  provinciale ivi
          compresi i programmi di sviluppo provinciali.
             Nell'ambito  della  delega di cui ai commi precedenti le
          rilevazioni  statistiche,   compresi   i   censimenti,   di
          interesse  nazionale  disposte  dall'Istituto  centrale  di
          statistica  o  da  altre  amministrazioni   statali,   sono
          effettuate   dall'ufficio   provinciale  di  statistica  in
          conformita' alle direttive  emanate  dal  Governo.  Ove  le
          direttive   abbiano   carattere   tecnico,   sono   emanate
          rispettivamente   dall'Istituto   predetto   ovvero   dalle
          amministrazioni   che   hanno   disposto   la   rilevazione
          statistica.
             Gli  uffici  di  cui  al  comma precedente devono essere
          organizzati in modo da risultare tecnicamente  indipendenti
          rispetto agli organi provinciali.
             Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della
          legge 11 marzo 1972, n. 118.
             L'ufficio   regionale  di  corrispondenza  dell'Istituto
          centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso.
             Il  personale  in  servizio in tale ufficio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto viene messo,  a  sua
          richiesta,  a  disposizione  della provincia di Trento o di
          quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento
          alla  provincia  cui  sia  stato messo a disposizione entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          provinciale  che, a seguito della soppressione del predetto
          ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia
          chiesto  il trasferimento alla provincia stessa; la messa a
          disposizione ha luogo fino alla scadenza  del  termine  per
          chiedere  trasferimento e comunque, per il personale che ha
          chiesto il trasferimento fino all'inquadramento  nel  ruolo
          provinciale.
             Al  personale  trasferito  e garantino il rispetto della
          posizione giuridico-economica acquisita.
             Le  spese per il pagamento delle competenze al personale
          messo a disposizione  delle  province  sono  a  carico  del
          bilancio   dell'istituto   centrale  di  statistica,  salvo
          rivalsa nei confronti delle province medesime".
             - Il D.P.R. n. 228/1981, reca: "Modificazioni al decreto
          del Presidente della Repubblica 31 luglio  1978,  n.  1017,
          concernente  norme  di  attuazione  dello  statuto speciale
          della   regione   Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
          artigianato,  incremento della produzione industriale, cave
          e torbiere, commercio, fiere e mercati".
             -  Il regolamento CEE n. 571/88 reca: "Organizzazione di
          indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole
          nel  periodo  1988-1997" (Gazzetta Ufficiale - serie L - n.
          56 del 2 marzo 1988).
             -   Il   regolamento   CEE  n.  357/79  reca:  "Indagini
          statistiche sulle superfici viticole" (Gazzetta Ufficiale -
          serie L - n. 54 del 5 marzo 1979).
             - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 103/1990
          e' il seguente:
             "2.  Le  date e le norme di esecuzione del censimento di
          cui al comma 1 sono stabilite con apposito  regolamento  da
          emanarsi  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  del
          tesoro,  di  grazia  e  giustizia,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, dell'agricoltura e delle  foreste
          e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, di
          cui all'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.  400.  Si
          prescinde  dal  suddetto  parere  qualora  non sia espresso
          entro trenta giorni dalla richiesta".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
             "Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica autorizzando  l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti e' pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".