IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI Vista la legge 2 maggio 1990, n. 103, concernente indizione e finanziamento del quarto censimento generale dell'agricoltura; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228; Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, e n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni; Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso in data 19 giugno 1990 ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 103 del 1990; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990 e tenuto conto delle osservazioni ivi formulate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990; Di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; A D O T T A N O il seguente regolamento: Art. 1. Data di rilevazione 1. Il quarto censimento generale dell'agricoltura ha luogo a partire dal 21 ottobre 1990, secondo il calendario di cui all'art. 18. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato di rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 103/1990, reca: "Indizione e finanziamento del 4 censimento generale dell'agricoltura". - Il D.Lgs. n. 322/1989, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 228/1981, e' il seguente: "Art. 10. - Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma successivo, sono delegate alle province di Trento e di Bolzano le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628. Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con legge provinciale per provvedere alle attivita' statistiche di competenza delle province; degli uffici stessi l'ISTAT si avvale per l'esecuzione delle proprie rilevazioni rientranti nelle materie di competenza provinciale ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali. Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformita' alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica. Gli uffici di cui al comma precedente devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti rispetto agli organi provinciali. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118. L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso. Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento fino all'inquadramento nel ruolo provinciale. Al personale trasferito e garantino il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime". - Il D.P.R. n. 228/1981, reca: "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati". - Il regolamento CEE n. 571/88 reca: "Organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997" (Gazzetta Ufficiale - serie L - n. 56 del 2 marzo 1988). - Il regolamento CEE n. 357/79 reca: "Indagini statistiche sulle superfici viticole" (Gazzetta Ufficiale - serie L - n. 54 del 5 marzo 1979). - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 103/1990 e' il seguente: "2. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".