IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162,  contenente  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777, concernente i materiali e  gli  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre  1987, n. 370, recante nuove
norme in materia di produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti
vinicoli,   nonche'   sanzioni   per  l'inosservanza  di  regolamenti
comunitari in materia agricola ed, in particolare, l'art. 2, comma 3,
che  consente  la preparazione e commercializzazione delle bevande di
fantasia a base di  mosto  o  di  vino  o  di  entrambi  i  prodotti,
convertito con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  febbraio  1988,  n.  124, che
disciplina la produzione e la commercializzazione  delle  bevande  di
fantasia a base di vino e/o mosto;
  Attesa  la  necessita'  di adeguare la vigente normativa in materia
prevedendo la  possibilita'  di  produrre  e  commercializzare  nuove
tipologie  di  bevande  di fantasia a base di vino e/o mosto ed altre
bevande di fantasia provenienti dall'uva;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 20 gennaio 1990;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 005631/60933 del 3 marzo 1990;
                                ADOTTA
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Per "bevanda di fantasia a base di vino" si intende una bevanda
costituita per almeno il 75% da vino da tavola, anche frizzante,  e/o
mosto  di  uve,  anche  se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve
parzialmente  fermentato,  e/o  mosto  di  uve   concentrato,   anche
rettificato, purche' atti alla produzione di vino da tavola.
  2.  Il quantitativo residuo fino ad un massimo del 25%, deve essere
costituito da succhi di frutta  non  zuccherati,  anche  concentrati,
nonche'  di sostanze aromatizzanti naturali come previste nel decreto
ministeriale  31  marzo   1965,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  essenze  ed  estratti  anche in miscela. E' consentita
l'aggiunta di acqua, anche carbonicata, fino ad un massimo del 25%.
  3.  Nella preparazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o
mosto e' vietato utilizzare sostanze aromatizzanti atte  a  conferire
al   prodotto  caratteristiche  specifiche  particolari  che  possano
ricordare il sapore delle  uve  aromatiche,  dei  mosti  e  dei  vini
derivati  come  i moscati ed altri. E' consentito l'uso dei coloranti
previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1967  -  sez.  A1  -  e
successive  integrazioni.  E'  comunque  vietata  l'utilizzazione  di
mosti, succhi e vini provenienti da uve da tavola, saccarosio o altre
sostanze  dolcificanti  e aromi artificiali come definiti dal decreto
ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta il testo dei primi due commi dell'art. 65
          del D.P.R.  n. 162/1965:
             "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
          ai prodotti destinati all'esportazione.
            E'  pero' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le
          foreste di concerto con quello per la sanita' e sentito  il
          parere  di  quello  per  l'industria e il commercio, per le
          finanze e per il  commercio  con  l'estero,  di  consentire
          sotto  particolari  cautele la preparazione e la confezione
          dei prodotti disciplinati dal  presente  decreto  destinati
          all'esportazione,  in difformita' delle norme stabilite per
          il mercato interno. (Comma cosi'  sostituito  dall'art.  12
          della legge 18 marzo 1968, n. 498)".
             -  Il  D.P.R. n. 777/1982 e' stato emanato in attuazione
          della direttiva CEE n. 76/893.
             -  Il  comma  3 dell'art. 2 del D.L. n. 370/1987 prevede
          che:  "La  disposizione  dell'art.  34  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non
          si applica alle bevande di fantasia a base di  mosto  o  di
          vino  o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione
          per la birra".
             Si  trascrive il testo del richiamato art. 34 del D.P.R.
          n.  162/1965:
             "Art. 34. - E' vietata la produzione, la detenzione e la
          vendita di bevande alcoliche, ad eccezione della birra, con
          gradazione  alcolica  complessiva inferiore a quella minima
          stabilita per il vino.
             Per  bevande  alcoliche  ai fini del presente decreto si
          intendono  quelle  che  contengono  alcole   in   quantita'
          superiore al 2 per cento in volume".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
            -  Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel suppl. ord. alla
          Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965,  concerne  la
          disciplina   degli   additivi   chimici   consentiti  nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentari.
             -  Il  D.M.  22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  28 del 1› febbraio 1968, reca  la  disciplina
          dell'impiego  e  l'approvazione  dell'elenco  delle materie
          coloranti  autorizzate  nella  lavorazione  delle  sostanze
          alimentari,  delle  carte  e  degli  imballaggi di sostanze
          alimentari, degli oggetti d'uso personale e  domestico.  La
          sezione  A1  riguarda l'elenco delle sostanze coloranti per
          la colorazione della massa e in superficie (punto I) e  per
          la  colorazione  limitata  alla superficie (punto II) degli
          alimenti.