IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante "modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore"; Visto l'art. 4 di detta legge che prevede la costituzione di una commissione centrale per la definizione, tra l'altro, delle materie e delle modalita' degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione; Visto l'art. 9, comma 3, della legge stessa che demanda in via transitoria, fino all'insediamento della prefata commissione, la determinazione delle citate materie e modalita' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che si rende necessario provvedere agli adempimenti della disposizione di cui al punto precedente al fine di accertare l'attitudine e la capacita' professionale degli aspiranti in relazione al ramo di mediazione prescelto; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della potesta' regolamentare ministeriale; Sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate; Udito il parere del Consiglio di Stato le cui osservazioni sono state recepite; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in prove scritte ed in una prova orale. 2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame e' superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. 3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame e' superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. 4. I predetti esami sono effettuati dalle commissioni esaminatrici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, la cui durata in carica e' prorogata sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 11 della citata legge n. 39.