IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sulla eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, ed in particolare l'art. 1, concernente il conferimento di posti delle qualifiche di operatore di esercizio degli uffici principali e di operatore specializzato di esercizio - contingenti degli uffici principali e degli uffici locali - agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreto ministeriale 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884 e 5 ottobre 1983, n. ULA/1205/1094; Visto il comma 9 dell'art. 1 della citata legge n. 355/1989 secondo il quale con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8 dello dello stesso art. 1; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797/1981 - alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalita' di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalita' di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833; Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 7844, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1989, registro n. 8, foglio n. 47, contenente modifiche al succitato decreto ministeriale n. 5627; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato n. I 285-90 espresso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 52583/4104 DL/CR del 26 aprile 1990); A D O T T A Il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'attribuzione dei posti spettanti agli idonei dei concorsi riservati ai precari ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, e' effettuata in piu' fasi, la prima delle quali con riferimento ai posti disponibili alla data del 31 dicembre 1989. 2. I posti disponibili successivamente alla data predetta, sino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 355/1989, sono conferiti con cadenza annuale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, >n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dei commi da 2 a 8 dell'art. 1 della legge n. 355/1989 si veda la nota agli articoli da 1 a 5. Note alle premesse: - La legge n. 444/1985 reca: "Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati cosi' decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo dei commi da 2 a 9 dell'art. 1 della legge n. 355/1989 si veda la nota agli articoli da 1 a 5 (per l'argomento di detta legge si veda nel titolo del decreto qui pubblicato). Nota agli articoli da 1 a 5: - Si riporta il testo dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 dell'art. 1 della legge n. 355/1989 (per l'argomento di detta legge si veda nel titolo del decreto qui pubblicato): "2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio - contingenti UP ed uffici locali (ULA) dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094. 3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA, l'amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA. 4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o piu' province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA. 5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, e' formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parita' di punteggio, in base alla normativa di cui all'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come integrato per effetto del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444. 6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA. 7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in piu' fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validita' le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario. 8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8. (Omissis). 13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonche' coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi gia' espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano piu' iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianita' di iscrizione e, in caso di pari anzianita' di iscrizione, alla maggiore eta'".