IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077, sul riordinamento  delle  carriere  degli  impiegati  civili
dello Stato; 
  Vista la  legge  3  aprile  1979,  n.  101,  concernente  il  nuovo
ordinamento del personale  delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e   relativo   trattamento
economico; 
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n.  797,  contenente  disposizioni
riguardanti l'ordinamento del  personale  dell'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984,  n.  732,  sulla  eliminazione  del
requisito della buona condotta ai  fini  dell'accesso  agli  impieghi
pubblici; 
  Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444; 
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, ed in particolare l'art. 1,
concernente il conferimento di posti delle qualifiche di operatore di
esercizio degli uffici principali e  di  operatore  specializzato  di
esercizio - contingenti degli uffici principali e degli uffici locali
- agli idonei dei concorsi riservati al  personale  precario  indetti
con decreto ministeriale 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983,  n.
4884 e 5 ottobre 1983, n. ULA/1205/1094; 
  Visto il comma 9 dell'art. 1 della citata legge n. 355/1989 secondo
il  quale  con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni, sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  sono
dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8 dello dello  stesso
art. 1; 
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982,  n.  4584,  registrato
alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261,
con  il  quale  le  qualifiche  funzionali  ed  i  relativi   profili
professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e  delle
telecomunicazioni sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e 6
della predetta legge n. 797/1981 - alle rispettive categorie  secondo
le nuove declaratorie di cui  all'art.  3  della  ripetuta  legge  n.
797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi  di  posti
di ciascuna qualifica funzionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  31
agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei  conti  il  7  aprile
1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti
i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve
dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici; 
  Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n.  4833,  registrato
alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro  n.  17,  foglio  n.
260, con il quale sono state disciplinate  le  modalita'  di  accesso
alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n.  5627,  registrato
alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n.  6,  foglio  n.
366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali,  dei  profili
professionali e delle modalita' di accesso  alle  singole  qualifiche
funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833; 
  Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n.  7844,  registrato
alla Corte dei conti il 22 febbraio 1989, registro n.  8,  foglio  n.
47, contenente modifiche al succitato decreto ministeriale n. 5627; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  I  285-90  espresso
nell'adunanza generale del 19 aprile 1990; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
GM 52583/4104 DL/CR del 26 aprile 1990); 
                             A D O T T A 
                       Il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'attribuzione dei posti  spettanti  agli  idonei  dei  concorsi
riservati ai precari ai sensi dell'art.  1  della  legge  25  ottobre
1989, n. 355, e' effettuata in piu' fasi, la prima  delle  quali  con
riferimento ai posti disponibili alla data del 31 dicembre 1989. 
  2. I posti disponibili successivamente  alla  data  predetta,  sino
alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 1, comma 2, della legge
n. 355/1989, sono conferiti con cadenza annuale. 
 
                    AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui' pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          >n. 1092, al solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
             - Per il testo dei commi da 2  a  8  dell'art.  1  della
          legge n. 355/1989 si veda la nota agli articoli da 1  a  5.
          Note alle premesse: 
             - La legge n. 444/1985 reca:  "Provvedimenti  intesi  al
          sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura  dei  posti
          disponibili  nelle  Amministrazioni   statali,   anche   ad
          ordinamento autonomo, e negli enti locali". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono essere adottati  cosi'
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbono recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
             - Per il testo dei commi da 2  a  9  dell'art.  1  della
          legge n. 355/1989 si veda la nota agli articoli da  1  a  5
          (per l'argomento di detta legge  si  veda  nel  titolo  del
          decreto qui pubblicato). 
          Nota agli articoli da 1 a 5: 
             - Si riporta il testo dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
          13 dell'art. 1 della legge n. 355/1989 (per l'argomento  di
          detta legge si veda nel titolo del decreto qui pubblicato): 
             "2. Il cinquanta per cento dei posti  disponibili  nella
          qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali
          (UP) dal 1› gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad  eccezione
          dei posti attribuiti per risulta  nelle  qualifiche  di  IV
          categoria del contingente UP, e il  trenta  per  cento  dei
          posti   disponibili   nella    qualifica    di    operatore
          specializzato di  esercizio  -  contingenti  UP  ed  uffici
          locali (ULA) dal 1› gennaio 1988 al 31 dicembre 1990,  sono
          attribuiti, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992
          ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi  riservati
          al personale precario indetti con decreti  ministeriali  25
          giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5  ottobre
          1983, n. ULA 1205/1094. 
             3.  Nell'ambito  delle  singole  direzioni  provinciali,
          relativamente ai concorsi per  operatore  specializzato  di
          esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove  sia  esaurita
          una  delle  due  graduatorie,   l'amministrazione   attinge
          all'altra per la copertura  dei  posti  disponibili  per  i
          precari stessi; fermo restando quanto  previsto  dal  comma
          13, ove sia esaurito  l'elenco  provinciale  dei  sostituti
          portalettere   ULA,    l'amministrazione    attinge    alla
          graduatoria del concorso provinciale a posti  di  operatore
          di esercizio UP riservato ai precari per la  copertura  dei
          posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio
          ULA. 
             4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia
          possibile effettuare la copertura dei  posti  riservati  ai
          precari in una o piu' province del medesimo  compartimento,
          si  procede  alla  formazione   di   un'unica   graduatoria
          compartimentale degli idonei non assunti per le  qualifiche
          di operatore di esercizio UP e di  operatore  specializzato
          di esercizio, includendo in quest'ultima sia i  precari  UP
          che quelli ULA. 
             5. La graduatoria di  cui  al  comma  4,  da  utilizzare
          esclusivamente per la  copertura  dei  posti  riservati  ai
          precari rimasti scoperti nelle province del  compartimento,
          e' formata in base al  punteggio  conseguito  nei  concorsi
          indicati nel comma 2 ed, a parita' di  punteggio,  in  base
          alla normativa di cui all'art.  5  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  come  integrato  per
          effetto del quarto comma dell'art. 7 della legge 22  agosto
          1985, n. 444. 
             6. Al solo fine  di  attribuire  i  posti  riservati  ai
          precari  rimasti  scoperti  nei  vari  compartimenti   dopo
          l'applicazione dei commi 2, 3,  4  e  5,  si  procede  alla
          formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri
          indicati nel comma 5, per le  qualifiche  di  operatore  di
          esercizio UP e di  operatore  specializzato  di  esercizio,
          includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA. 
             7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2
          avvenga in piu' fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5
          e 6 riferita  a  ciascuna  fase,  conservano  validita'  le
          graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale
          precario. 
             8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2
          a 6 si applica la  disposizione  recata  dall'art.  33  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1970,
          n. 1077. 
             9.  Con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e   delle
          telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione
          delle poste e  delle  telecomunicazioni,  sono  dettate  le
          norme di attuazione dei commi da 2 a 8. 
             (Omissis). 
             13. Gli attuali  iscritti  negli  albi  provinciali  dei
          sostituti  portalettere  nonche'  coloro  che  vi   saranno
          iscritti quali vincitori di concorsi gia'  espletati  o  in
          corso di espletamento, ovvero, ai sensi del  comma  secondo
          dell'art. 8 della legge 22 dicembre  1980,  n.  873,  quali
          idonei  dei  concorsi  stessi,  conservano  il   titolo   a
          conseguire  la  nomina  alla  qualifica  di  operatore   di
          esercizio ULA e l'assunzione temporanea  nell'ambito  delle
          rispettive province. La  nomina  nella  qualifica  predetta
          avviene  secondo  l'ordine  d'iscrizione   negli   elenchi.
          L'amministrazione,  con  il  consenso  degli   interessati,
          dispone  la  nomina  ad  operatore  di  esercizio  ULA  dei
          sostituti portalettere in province  diverse  da  quelle  di
          appartenenza, che non  abbiano  piu'  iscritti  nei  propri
          elenchi, in base all'anzianita' di iscrizione e, in caso di
          pari anzianita' di iscrizione, alla maggiore eta'".