IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente istituzione del Consiglio nazionale notarile e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione III in data 13 marzo 1990; Ritenuto di dover accogliere il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce la soppressione dell'istituto della pensione di invalidita' per i notai in esercizio; Ritenuto, altresi', che il richiamo formulato dallo stesso Consiglio di Stato in ordine alla competenza ed alla procedura di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, non e' tale da comportare l'esigenza di modifiche al testo del presente regolamento che, predisposto dalla commissione amministratrice della Cassa del notariato e recepito dal Ministero di grazia e giustizia, pone norme generali per le decisioni della medesima commissione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Compiti di istituto 1. La Cassa nazionale del notariato provvede, in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai: a) alla corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio; b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, nonche' alla corresponsione della pensione di invalidita'; c) alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai in esercizio o in pensione; d) al soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico. 2. La Cassa puo' concedere assegni assistenziali a favore dei notai, in esercizio o in pensione, e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso e, per l'impianto dello studio, a favore dei notai di nuova nomina le cui condizioni economiche non lo consentano senza sensibile aggravio.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 13 della legge n. 577/1949 dispone che la misura e le modalita' di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici, istituiti in corrispettivo dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato, sono determinate con deliberazioni della commissione amministratrice della Cassa medesima, soggette all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni, pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.