IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art.  13  della  legge  3 agosto 1949, n. 577, concernente
istituzione del Consiglio nazionale  notarile  e  modificazioni  alle
norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;
  Visto  l'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione III in data 13 marzo 1990;
  Ritenuto di dover accogliere il parere del Consiglio di Stato nella
parte in cui suggerisce la soppressione dell'istituto della  pensione
di invalidita' per i notai in esercizio;
  Ritenuto,   altresi',   che  il  richiamo  formulato  dallo  stesso
Consiglio di Stato in ordine alla competenza ed alla procedura di cui
all'art.  13  della  legge  3  agosto  1949,  n.  577, non e' tale da
comportare l'esigenza di modifiche al testo del presente  regolamento
che,  predisposto  dalla  commissione amministratrice della Cassa del
notariato e recepito dal Ministero di grazia e giustizia, pone  norme
generali per le decisioni della medesima commissione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 1990;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Compiti di istituto
 
  1.  La Cassa nazionale del notariato provvede, in corrispettivo dei
contributi imposti a carico dei notai:
    a)  alla  corresponsione  di assegni di integrazione a favore dei
notai in esercizio;
    b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei
notai cessati dall'esercizio e  delle  loro  famiglie,  nonche'  alla
corresponsione della pensione di invalidita';
    c)  alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei
notai in esercizio o in pensione;
    d) al soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico.
  2.  La  Cassa  puo'  concedere  assegni  assistenziali a favore dei
notai, in esercizio o in pensione, e delle loro famiglie,  che  siano
meritevoli  di  soccorso e, per l'impianto dello studio, a favore dei
notai di nuova nomina le cui condizioni economiche non lo  consentano
senza sensibile aggravio.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  L'art.  13  della  legge  n.  577/1949 dispone che la
          misura e le modalita' di  concessione  del  trattamento  di
          quiescenza,  degli  assegni di integrazione e degli assegni
          scolastici,  istituiti  in  corrispettivo  dei   contributi
          spettanti   alla   Cassa   nazionale  del  notariato,  sono
          determinate    con    deliberazioni    della    commissione
          amministratrice     della    Cassa    medesima,    soggette
          all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni, pubbliche secondo le disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.