IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 30 luglio 1990, n. 217, concernente l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e, in particolare l'art. 17 il quale prevede che, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono adottate norme regolamentari al fine di determinare le modalita' da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati all'art. 12, comma 1, della stessa legge e per il recupero delle medesime e delle spese di cui al precedente art. 4, nei casi in cui sia previsto; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 8/3565/46 varie 90 del 7 novembre 1990; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1 1. La prenotazione a debito delle imposte, delle tasse, dei diritti d'ogni specie o natura, delle spese, delle indennita', degli onorari e dei compensi, anticipati dallo Stato, nonche' il loro recupero, previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono eseguiti a norma e per gli effetti delle disposizioni vigenti di cui al regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, ed al regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, rispettivamente per i procedimenti penali e per i procedimenti civili.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12, comma 1, della legge n. 217/1990 e' il seguente: "1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorita' giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita'". - Il testo dell'art. 4 della medesima legge n. 217/1990 e' il seguente: "Art. 4 (Effetti dell'ammissione al patrocinio). - 1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti: a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio; b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio della difesa; c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonche' delle spese ed indennita' necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti; d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonche' delle spese e indennita' anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c); e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge. 2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono limitatamente ai casi in cui e' disposta perizia. Gli effetti stessi non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non puo' essere concessa se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia. 4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore puo' essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio. 5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il R.D. n. 2701/1865 approva la tariffa in materia penale. - Il R.D. n. 2700/1865 approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile.