IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Vista la legge 30 luglio 1990, n.  217,  concernente  l'istituzione
del patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  i  non  abbienti  e,  in
particolare l'art. 17 il quale prevede che, con decreto del  Ministro
di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i  Ministri  delle
finanze e del tesoro, sono adottate norme regolamentari  al  fine  di
determinare le modalita' da osservarsi per il pagamento  delle  somme
dovute ai soggetti indicati all'art. 12, comma 1, della stessa  legge
e per il recupero delle medesime e delle spese di cui  al  precedente
art. 4, nei casi in cui sia previsto; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 ottobre 1990; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, a norma dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.
400/1988, con nota n. 8/3565/46 varie 90 del 7 novembre 1990; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. La prenotazione a debito delle imposte, delle tasse, dei diritti
d'ogni specie o natura, delle spese, delle indennita', degli  onorari
e dei compensi, anticipati dallo Stato,  nonche'  il  loro  recupero,
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono eseguiti a norma  e
per gli effetti delle disposizioni vigenti di cui al regio decreto 23
dicembre 1865, n. 2701, ed al regio  decreto  23  dicembre  1865,  n.
2700, rispettivamente per i procedimenti penali e per i  procedimenti
civili. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  12,  comma  1,  della  legge n.
          217/1990 e'  il  seguente:  "1.  I  compensi  spettanti  al
          difensore  o al consulente tecnico della persona ammessa al
          patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico  di
          ufficio    sono    liquidati   dall'autorita'   giudiziaria
          osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e  le
          tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n.
          319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori  ai
          valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad
          onorari, diritti ed indennita'".
             -  Il testo dell'art. 4 della medesima legge n. 217/1990
          e' il seguente:
             "Art.  4  (Effetti  dell'ammissione al patrocinio). - 1.
          L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:
               a)  l'annotazione  a debito dell'imposta di bollo e di
          registro e di qualsiasi  altra  tassa  o  diritto  di  ogni
          specie   o  natura,  relativamente  ad  atti,  documenti  e
          provvedimenti concernenti il giudizio;
               b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o
          altre   spese,   delle   copie   degli   atti   processuali
          strettamente necessarie per l'esercizio della difesa;
               c)  l'anticipazione  da  parte dello Stato delle spese
          effettivamente sostenute dai difensori, consulenti  tecnici
          e  consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici
          ufficiali che abbiano prestato la loro opera  nel  processo
          nonche'   delle   spese   ed   indennita'   necessarie  per
          l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi  ad
          imprese  editrici  di  giornali  per  la  pubblicazione  di
          provvedimenti;
               d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonche'
          delle spese e indennita' anticipate dallo Stato,  ai  sensi
          della lettera c);
               e)  l'esenzione  dall'imposta  di  bollo relativa alle
          autocertificazioni previste dalla presente legge.
             2.  Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma
          1 si producono limitatamente ai casi  in  cui  e'  disposta
          perizia.  Gli effetti stessi non si producono relativamente
          ai soggetti che svolgono  investigazioni  per  ricercare  e
          individuare  elementi di prova di cui all'articolo 38 delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice di procedura penale.
             3.  L'ammissione  al  patrocinio a spese dello Stato non
          puo' essere concessa se il richiedente e' assistito da piu'
          di  un  difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione
          cessano a partire dal momento in cui la persona alla  quale
          il  beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore
          di fiducia.
             4.  Nella  stessa fase o grado del giudizio il difensore
          puo' essere sostituito soltanto per giustificato  motivo  e
          previa  autorizzazione  del  giudice  che  procede, ovvero,
          nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2,  del  giudice
          innanzi  al  quale pende il procedimento ovvero del giudice
          competente a conoscere  del  merito.  La  sostituzione  non
          autorizzata    comporta   la   cessazione   degli   effetti
          dell'ammissione al beneficio.
             5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in
          cui l'istanza e'  stata  presentata  o  e'  pervenuta  alla
          cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore
          se l'interessato  fa  riserva  di  presentare  l'istanza  e
          questa e' presentata entro i venti giorni successivi".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quanto  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il  R.D.  n.  2701/1865 approva la tariffa in materia
          penale.
             -  Il  R.D. n. 2700/1865 approva la tariffa per gli atti
          giudiziari in materia civile.