IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
                             IL MINISTRO 
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
                                  E 
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla  legge  8
marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della  Repubblica  31
marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina  della  preparazione  e
del commercio dei mangimi; 
  Visto, in particolare, il testo della  lettera  f),  del  comma  8,
dell'art. 1, che consente di determinare  con  decreto  le  quantita'
massime di sostanze  e  prodotti  indesiderabili  nei  mangimi  e  di
stabilire,   se   necessario,   le   norme   di   utilizzazione,   di
confezionamento e di etichettatura; 
  Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, relativa alla
fissazione di quantita' massime per le  sostanze  e  per  i  prodotti
indesiderabili negli alimenti per animali, modificata dalle direttive
CEE n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1µ dicembre 1976, n. 
80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del
3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986 e n. 87/238 del 1µ aprile
1987; 
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9,
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha  espresso  parere
favorevole nella seduta del 14 novembre 1988; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la
disciplina dell'attivita' di governo e l'ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  ed  effettuati  gli  adempimenti   ivi
prescritti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Visto l'art. 6, sub u), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria; 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Sono approvati gli allegati elenchi concernenti le sostanze e  i
prodotti indesiderabili nei  mangimi  e  nelle  materie  prime  e  le
condizioni  in  base  alle  quali  tali  sostanze  o  prodotti   sono
consentiti. 
  2. Le materie  prime  elencate  nell'allegato  II,  possono  essere
commercializzate soltanto  se  la  quantita'  della  sostanza  o  del
prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 non supera  quella
massima fissata nella colonna 3 di detto allegato. 
  3.  Qualora  la   quantita'   della   sostanza   o   del   prodotto
indesiderabile che figura nella colonna 1, dell'allegato  II,  superi
quella fissata nella  colonna  3  dell'allegato  I,  per  il  mangime
semplice, la materia prima di cui alla  colonna  2  dell'allegato  II
puo'  essere  commercializzata,  fatto  salvo  quanto  disposto   dal
precedente comma 2, soltanto se: 
    a) e' destinata ai fabbricanti di mangimi  composti,  completi  o
complementari riconosciuti ai sensi degli articoli 5 o 6 della  legge
15 febbraio 1963, n. 281; 
    b) sono indicati sull'imballaggio, sul recipiente, sull'etichetta
o su un documento di accompagnamento: 
    - che la materia prima e'  destinata  a  fabbricanti  di  mangimi
composti, completi o complementari; 
    - che la materia prima  non  puo'  essere  utilizzata  come  tale
nell'alimentazione diretta degli animali; 
    - la quantita'  della  sostanza  o  del  prodotto  indesiderabile
presenti. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 1, comma 8, della
          legge n.  281/1963, come sostituito dall'art. 1 del  D.P.R.
          31 marzo 1988, n.  152:
             "8.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i
          Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, sentito il parere della
          commissione di cui  all'art.   9,  stabilisce  con  proprio
          decreto:
               a)  quali  siano i principi attivi che sono consentiti
          nella preparazione degli integratori  e  degli  integratori
          medicati per mangimi;
               b)  la  concentrazione  massima  di  ciascuno di detti
          principi  attivi  consentita  negli  integratori  e   negli
          integratori medicati per mangimi;
               c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di
          ciascuno di detti principi attivi  consentita  nel  mangime
          contenente integratori o integratori medicati, in relazione
          all'impiego per le varie specie animali;
               d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori
          medicati per mangimi destinati  ai  trattamenti  collettivi
          per  via  alimentare  e  le  condizioni  cui debbono essere
          subordinati la produzione, la  vendita  e  l'impiego  degli
          stessi e dei mangimi con essi preparati;
               e)  quali  siano  gli  additivi, i prodotti minerali e
          chimico-industriali consentiti nell'alimentazione  animale,
          le  rispettive  caratteristiche, nonche', quando occorrano,
          le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni
          da fornirsi agli acquirenti;
               f)   le  quantita'  massime  di  sostanze  e  prodotti
          indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico,
          stabilendo,    se   necessario,   norme   in   materia   di
          utilizzazione, di confezionamento  e  di  dichiarazioni  da
          fornire per detti alimenti".
             -  La  direttiva  CEE n. 74/63 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n.  L  38
          dell'11 febbraio 1974.
              -  La  direttiva CEE n. 76/14 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 4  del  9
          gennaio 1976.
              -  La direttiva CEE n. 76/934 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L  364  del
          31 dicembre 1976.
              -  La direttiva CEE n. 80/502 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L  124  del
          20 maggio 1980.
              -  La direttiva CEE n. 83/381 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L  222  del
          13 agosto 1983.
              -  La direttiva CEE n. 86/299 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n.  L  189
          dell'11 luglio 1986.
              -  La direttiva CEE n. 86/354 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 212 del 2
          agosto 1986.
              -  La direttiva CEE n. 87/238 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L  110  del
          25 aprile 1987.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La  lettera  u)  dell'art.  6 della legge n. 833/1978
          (istituzione del Servizio sanitario nazionale)  prevede  la
          competenza  dello  Stato  per  le  funzioni  amministrative
          concernenti la individuazione delle  malattie  infettive  e
          diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
          nazionale, sono disposti l'obbligo di  abbattimento  e,  se
          del  caso,  la distruzione degli animali infetti o sospetti
          di infezione o di contaminazione; la  determinazione  degli
          interventi  obbligatori  in  materia  di  zooprofilassi; le
          prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei  principi  attivi,
          degli    additivi    e    delle    sostanze    minerali   e
          chimico-industriali      nei       prodotti       destinati
          all'alimentazione  zootecnica, nonche' quelle relative alla
          produzione e  alla  commercializzazione  di  questi  ultimi
          prodotti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 281/1963
          e' il seguente:
             "Art.  5.  (come  modificato  dall'art. 4 della legge n.
          399/1968 e dall'art. 2, comma 1, lettera i), del D.P.R.  n.
          152/1988). - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
          preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione
          per il consumo, mangimi composti, completi o complementari,
          senza integratori o  integratori  medicati,  deve  chiedere
          l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede
          a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di  una
          commissione    provinciale,    composta   del   veterinario
          provinciale,   del   capo   dell'ispettorato    provinciale
          dell'agricoltura  e  di  un  funzionario  della  camera  di
          commercio, industria, agricoltura ed  artigianato,  che  le
          attrezzature   ed   i   requisiti  igienico-sanitari  dello
          stabilimento  siano  rispondenti  alla  produzione  che  si
          intende conseguire.
             L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno
          solare  o  sua  frazione,  della   tassa   di   concessione
          governativa  nella  misura di L. 10.000 da corrispondere in
          modo ordinario (la  misura  della  tassa  e'  ora  variata,
          n.d.r.).
             Il  prefetto  cura  la  trascrizione  delle  licenze  su
          apposito registro ed entro  dieci  giorni  dalla  data  del
          rilascio   trasmette   copia   delle  stesse  ai  Ministeri
          dell'industria   e   commercio,   dell'agricolturae   delle
          foreste, e della sanita'.
            Ove  nella  produzione  dei  mangimi composti, completi o
          complementari, senza  integratori  o  integratori  medicati
          siano  impiegati  mangimi  semplici  di  origine animale di
          produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte
          debitamente  autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o,
          qualora siano importati, devono risultare privi  di  agenti
          patogeni.
             "Art.  6.  (come  modificato  dall'art. 5 della legge n.
          399/1968 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988). -  Chiunque
          intende  produrre  a scopo di vendita o preparare per conto
          terzi o, comunque, per la  distribuzione  per  il  consumo,
          mangimi contenenti integratori o integratori medicati, deve
          chiedere l'autorizzazione al Ministro per  l'industria,  il
          commercio   e   l'artigianato,   che   rilascia,   a  tempo
          indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura
          e le foreste e per la sanita', previo accertamento da parte
          di una commissione provinciale,  composta  del  veterinario
          provinciale,    del   capo   dell'ispettorato   provinciale
          dell'agricoltura  e  di  un  funzionario  della  camera  di
          commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato, che le
          attrezzature  ed  i   requisiti   igienico-sanitari   degli
          impianti  siano  rispondenti alla produzione che si intende
          conseguire.
             L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno
          solare  o  sua  frazione,  della   tassa   di   concessione
          governativa  nella  misura di L. 10.000 da corrispondere in
          modo ordinario (la  misura  della  tassa  e'  ora  variata,
          n.d.r.).
            Ove  nella produzione di mangimi contenenti integratori o
          integratori medicati siano impiegati  mangimi  semplici  di
          origine  animale  di  produzione  nazionale  questi  devono
          essere forniti da ditte debitamente  autorizzate  ai  sensi
          dell'art.  4,  o, qualora siano importati, devono risultare
          privi di agenti patogeni.
            Non  sono  soggetti  all'obbligo  dell'autorizzazione gli
          imprenditori agricoli che  producano  mangimi  semplici  di
          origine    animale,    mangimi    composti,    completi   o
          complementari,   anche   se   contenenti   integratori    o
          integratori  medicati,  per  esclusivo  consumo  aziendale,
          purche'  impieghino  integratori,  integratori  medicati  e
          mangimi    complementari   medicati   prodotti   da   ditte
          regolarmente autorizzate".