IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto, in particolare, il testo della lettera f), del comma 8, dell'art. 1, che consente di determinare con decreto le quantita' massime di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi e di stabilire, se necessario, le norme di utilizzazione, di confezionamento e di etichettatura; Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali, modificata dalle direttive CEE n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1µ dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986 e n. 87/238 del 1µ aprile 1987; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 novembre 1988; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed effettuati gli adempimenti ivi prescritti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Sono approvati gli allegati elenchi concernenti le sostanze e i prodotti indesiderabili nei mangimi e nelle materie prime e le condizioni in base alle quali tali sostanze o prodotti sono consentiti. 2. Le materie prime elencate nell'allegato II, possono essere commercializzate soltanto se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 non supera quella massima fissata nella colonna 3 di detto allegato. 3. Qualora la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1, dell'allegato II, superi quella fissata nella colonna 3 dell'allegato I, per il mangime semplice, la materia prima di cui alla colonna 2 dell'allegato II puo' essere commercializzata, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, soltanto se: a) e' destinata ai fabbricanti di mangimi composti, completi o complementari riconosciuti ai sensi degli articoli 5 o 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281; b) sono indicati sull'imballaggio, sul recipiente, sull'etichetta o su un documento di accompagnamento: - che la materia prima e' destinata a fabbricanti di mangimi composti, completi o complementari; - che la materia prima non puo' essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali; - la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 8, della legge n. 281/1963, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152: "8. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti; f) le quantita' massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti". - La direttiva CEE n. 74/63 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 38 dell'11 febbraio 1974. - La direttiva CEE n. 76/14 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 4 del 9 gennaio 1976. - La direttiva CEE n. 76/934 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 364 del 31 dicembre 1976. - La direttiva CEE n. 80/502 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 124 del 20 maggio 1980. - La direttiva CEE n. 83/381 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 222 del 13 agosto 1983. - La direttiva CEE n. 86/299 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 189 dell'11 luglio 1986. - La direttiva CEE n. 86/354 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 212 del 2 agosto 1986. - La direttiva CEE n. 87/238 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 110 del 25 aprile 1987. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La lettera u) dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti. Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 281/1963 e' il seguente: "Art. 5. (come modificato dall'art. 4 della legge n. 399/1968 e dall'art. 2, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 152/1988). - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati, deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario (la misura della tassa e' ora variata, n.d.r.). Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricolturae delle foreste, e della sanita'. Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni. "Art. 6. (come modificato dall'art. 5 della legge n. 399/1968 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 152/1988). - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi contenenti integratori o integratori medicati, deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanita', previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario (la misura della tassa e' ora variata, n.d.r.). Ove nella produzione di mangimi contenenti integratori o integratori medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni. Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, completi o complementari, anche se contenenti integratori o integratori medicati, per esclusivo consumo aziendale, purche' impieghino integratori, integratori medicati e mangimi complementari medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate".