IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di aliquote  contributive,  di  sanzioni  per
ritardato  od  omesso  versamento  di contributi, di interventi per i
cittadini  rimpatriati  dalla  Libia,  nonche'  di  disciplinare   il
trattamento  di  fine rapporto per i dipendenti da imprese sottoposte
ad amministrazione straordinaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri  di  grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione
economica,  delle  finanze,  del  tesoro,   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i
   lavoratori  dipendenti,  per i lavoratori dello spettacolo e per i
   dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.
  1.  A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1989 le
aliquote dei contributi  dovuti  al  Fondo  pensioni  dei  lavoratori
dipendenti  per  tutti  i  lavoratori,  ivi  compresi  gli addetti ai
servizi domestici e familiari ed i  pescatori  della  piccola  pesca,
sono  elevate  nella  misura  dello 0,41 per cento della retribuzione
imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro  e
lo   0,14  per  cento  a  carico  del  lavoratore,  con  assorbimento
dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  in  data 22 giugno 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989.
  2.  A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1989 le
aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello
spettacolo  sono  elevate  nella  misura  dello  0,21 per cento della
retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore
di  lavoro  e  lo  0,07  per  cento  a  carico  del  lavoratore,  con
assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in  data  21 luglio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989.
  3.  A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1989 le
aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale  di  previdenza
integrativa  dell'assicurazione  per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti per i dipendenti da  imprese  esercenti  miniere,  cave  e
torbiere  con  lavorazione  ancorche' parziale in sotterraneo, presso
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  sono  elevate  nelle
seguenti misure:
    a)  dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo
0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10  per  cento  a
carico   del  lavoratore,  per  i  dipendenti  addetti  a  lavori  in
sotterraneo;
    b)  dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo
0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05  per  cento  a
carico  del  lavoratore,  per  i  dipendenti  non addetti a lavori in
sotterraneo.