La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988, e' assegnato all'ENEA un contributo di lire settecento miliardi per l'anno 1990. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire settecento miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Piano finanziamento ENEA". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.