IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in favore delle aziende agricole e zootecniche e dei lavoratori addetti, danneggiati dalla eccezionale siccita' che ha caratterizzato l'annata agricola 1989-90; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Alle aziende agricole, singole o associate, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite dal presente decreto.