IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14  giugno 1989, n. 234, recante disposizioni per
l'industria navalmeccanica ed armatoriale e  provvedimenti  a  favore
della ricerca applicata al settore navale, con la quale e' stata data
attuazione alla direttiva del Consiglio della CEE n. 167 in  data  26
gennaio 1987;
  Viste  le  osservazioni  formulate  dalla  Commissione della CEE al
momento di autorizzare con decisione SG (90) D/24114 in data 6 luglio
1990  il  regime  degli  aiuti  disposti  dalla  legge  suddetta  con
particolare riferimento a quelli riguardanti le imprese armatoriali;
  Vista  la  determinazione in data 13 giugno 1990 degli uffici della
Commissione CEE che ha fissato nella misura di 814.000  ECU  su  base
annua  per  ciascuna  unita'  il  limite massimo degli aiuti a favore
delle imprese armatoriali ritenuto  compatibile  con  le  regole  del
mercato comune;
  Ritenuto  necessario  emanare  disposizioni applicative e attuative
della legge 14 giugno 1989, n. 234, ed in particolare degli  articoli
11,  12  e  27  che  assicurino  il  pieno  rispetto della richiamata
direttiva 26 gennaio 1987,  n.  167,  in  conformita'  dell'anzidetta
decisione  della Commissione CEE, stabilendo gli adempimenti a carico
delle imprese interessate;
  Visti gli articoli 92, 93 e 189 del trattato istitutivo CEE;
  Visti  gli articoli 36 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234, e
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il   decreto-legge  18  ottobre  1990,  n.  296,  che  reca
disposizioni urgenti interpretative ed integrative degli articoli 11,
12  e  27  della  legge  14 giugno 1989, n. 234, e modificative della
legge 5 dicembre 1986, n. 856;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 30 ottobre 1990;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di cui alla nota n. 30338 del 6 novembre 1990;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese  che  intendono  ottenere il contributo di cui agli
articoli  11  e  12  della  legge  n.  234/1989  ed  all'art.  1  del
decreto-legge  18  ottobre  1990,  n. 296, devono per ciascuna unita'
presentare al Ministero della marina mercantile  domanda  contenente,
oltre  alla  dichiarazione  di  essere  in possesso dei requisiti per
essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli  articoli  143  e
144  del  codice  della  navigazione, l'indicazione degli elementi di
individuazione dell'impresa del codice  fiscale  e  del  tipo,  della
stazza  lorda  e  delle  caratteristiche principali dell'unita'. Alla
domanda devono essere allegati:
   a)  dichiarazione  dell'impresa  concernente l'avvenuta ammissione
dell'unita' al contributo di cui all'art. 9  della  legge  14  giugno
1989,  n.  234,  e  l'assunzione  dell'impegno  a  mantenere  o a far
mantenere l'unita' stessa in proprieta' italiana per quattro  anni  a
decorrere  dalla data di cui all'art. 11, comma primo, della legge n.
234/1989;
   b)  certificato  del  Registro  italiano navale attestante la data
della fine dei lavori relativi all'unita' per la quale si richiede il
contributo;
   c)  attestazione  dell'autorita'  marittima concernente la data di
entrata in esercizio dell'unita'.
  2.  L'individuazione  delle  forniture  di  cui  all'art. 12, primo
comma, della legge n. 234/1989 avverra'  in  conformita'  dell'art.1,
primo comma, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, e
del comma ottavo della deliberazione del CIPE in data 29 luglio 1982,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1982, n. 247.
  3.  La  richiesta  di  eventuali  deroghe  all'importo  massimo del
contributo  deve  essere  accompagnata  da  una  apposita   relazione
contenente  gli  elementi che possono giustificare il superamento del
limite  massimo  indicato,  in  particolare  quelli  concernenti   le
componenti  del  costo  di esercizio della singola unita' e il numero
complessivo delle unita' di cui l'impresa stessa e' proprietaria.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
             -  Il  testo  degli  articoli 11, 12 e 27 della legge n.
          234/1989  (per  l'argomento  si  veda  nelle  premesse   al
          presente decreto) e' il seguente:
             "Art.  11.  -  1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria
          del contributo di  cui  all'articolo  9  assuma  impegno  a
          mantenere  o a far mantenere la nave di proprieta' italiana
          per quattro anni dalla fine dei lavori relativi  all'unita'
          per  la  quale  viene concesso il contributo, il contributo
          stesso e' calcolato secondo  quanto  indicato  al  comma  4
          dell'art.  9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento
          risultante dal decreto del Ministro del tesoro.
             2.  Qualora  la  nave  per  la  quale  e'  stato assunto
          l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero  prima
          del   termine   di  cui  allo  stesso  comma  1,  l'impresa
          beneficiaria del  contributo  e'  tenuta  a  restituire  al
          Ministero   della  marina  mercantile,  preventivamente  al
          rilascio   dell'autorizzazione   alla   dismissione   della
          bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del
          50 per cento.
             3.   La   perdita   dell'unita'   non   da'  luogo  alla
          restituzione del contributo gia' erogato".
             "Art.  12.  -  1.  Il  Ministero della marina mercantile
          valuta la congruita' del prezzo di cui al comma 3 dell'art.
          9,   tenuto   conto  anche  delle  eventuali  forniture  ed
          attrezzature fuori contratto, connesse  o  pertinenti  alla
          commessa.
             2.  Il  prezzo  accertato  dal  Ministero  della  marina
          mercantile e' maggiorato forfettariamente del 15 per  cento
          per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
             3.  Per  le  finalita' di cui al comma 2 dell'art. 10 e'
          autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.
             4.  Per  le  finalita' di cui agli articoli 9 e 11 e del
          presente articolo, e' autorizzato  per  la  durata  di  cui
          all'art. 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000
          milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991".
             "Art.  27.  -  1.  Alle  imprese  di  cui all'art. 9 che
          successivamente  al  30  settembre  1988  ed  entro  il  31
          dicembre  1990  acquistano  navi di bandiera estera di eta'
          non inferiore a tre anni  e  non  superiore  a  dieci  puo'
          essere  concesso  un  contributo  semestrale  pari al 2 per
          cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero
          della marina mercantile. Il contributo e' esteso anche alle
          attrezzature  pertinenti.  Nel  caso  di   navi   altamente
          specializzate  detto  contributo  e'  elevato dell'1,25 per
          cento semestrale.
             2.  La durata del contributo di cui al comma 1 e' pari a
          tanti  semestri  quanto  ne  mancano  alla  nave   per   il
          compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto
          annualita'.
             3.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e'
          autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire
          8.000 milioni".
             -  Il  testo  degli  articoli 1 e 2 del D.L. n. 296/1990
          (Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989,  n.
          234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle
          imprese armatoriali), in corso di conversione in legge,  e'
          il seguente:
             "Art.  1.  -  I benefici previsti dagli articoli 11 e 12
          della legge 14 giugno 1989, n. 234, in  quanto  diretti  ad
          accrescere  la  competitivita'  delle  imprese  armatoriali
          nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non
          appartenenti  alla  CEE, nell'osservanza delle regole sulla
          concorrenza vigenti nell'ambito della stessa  CEE,  saranno
          cosi' liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave
          o altra unita' contemplata dalla legge stessa:
              a)  nel  caso  di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il
          differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della
          bandiera  e  riguardanti  in particolare il trattamento dei
          marittimi e il regime fiscale delle  imprese,  rispetto  ai
          costi  di esercizio di unita' equivalente di proprieta' non
          italiana  battente  bandiera  di  convenienza,  determinato
          dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
               b)  nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma
          1, entro il valore di due mute di contenitori;
              c)  nel  caso  dell'art.  12,  comma 2, entro l'importo
          delle spese ed oneri  per  primo  armamento  effettivamente
          sostenuti e documentati.
             2.   I   benefici   di   cui   al   comma  1,  anche  se
          complessivamente   considerati,   non   potranno   comunque
          superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per
          unita'. Tale importo sara' ragguagliato al valore di cambio
          attribuito  alla  moneta  italiana alla data della consegna
          dell'unita'. La liquidazione del contributo  corrispondente
          ai  predetti  benefici  sara'  disposta,  dopo l'entrata in
          esercizio  dell'unita',  con  decreto  del  Ministro  della
          marina  mercantile  ai  sensi  dell'art. 10, comma 4, della
          legge 14 giugno 1989, n. 234.
             3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma
          2 possono essere concesse solo per casi  specifici,  previa
          autorizzazione della Commissione CEE.
             4.  La vendita all'estero o la perdita dell'unita' entro
          il periodo di  corresponsione  dell'aiuto,  facendo  venire
          meno  i presupposti di esso, comportera' la sospensione del
          pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la  parte
          residua,  fermo  restando  il  disposto di cui all'art. 11,
          commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
             5.  Si  applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 12,
          comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
             Art.  2.  -  1.  Il  contributo di cui all'art. 27 della
          legge 14 giugno 1989, n. 234, sara' liquidato e corrisposto
          entro  il  limite  massimo di 814.000 ECU su base annua per
          ciascuna  unita'  prevista  dall'articolo   stesso,   salvo
          eventuali    deroghe   per   casi   specifici   autorizzate
          preventivamente dalla Commissione CEE.  Tale  limite  sara'
          ragguagliato  al  valore  di  cambio attribuito alla moneta
          italiana alla data di consegna dell'unita'.
             2.  Tra  le  attrezzature pertinenti non potranno essere
          prese in  considerazione  mute  di  contenitori  in  numero
          superiore a due per ciascuna unita'.
             3.  Si  applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 27,
          comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234".
          Note alle premesse:
             - La direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla
          costruzione navale,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. L. 69 del 12 marzo
          1987  e  ripubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  n.  32  del  28 aprile 1987, 2a serie
          speciale.
             - Per il testo degli articoli 11, 12 e 27 della legge n.
          234/1989 si  veda  in  nota  al  titolo.  L'art.  36  della
          medesima legge n. 234/1989 cosi' recita:
             "Art.  36.  - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
          marina  mercantile  saranno  emanate le norme applicative e
          saranno  stabiliti  gli  adempimenti  da  osservarsi  ed  i
          documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate
          alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo  dei
          contributi   previsti   dalla  presente  legge,  anche  con
          riferimento  agli  obblighi  in  materia  di  apprestamenti
          difensivi,  nonche'  i  termini  da  osservarsi  a  pena di
          decadenza ai predetti fini.
             2.  Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati
          gli  ulteriori  elementi  da  indicare  nella  domanda   di
          concessione   del  contributo  per  nuove  costruzioni,  in
          aggiunta  a  quelli  richiesti  dall'art.  3,  nonche'  gli
          elementi  da  indicare  nella  domanda  di  concessione del
          contributo  nel  caso  di  lavori   di   trasformazione   e
          modificazione navale".
             -  Il  trattato  istitutivo  CEE e' stato ratificato con
          legge 14 ottobre 1957, n. 1203, gli articoli 92, 93  e  189
          del predetto trattato cosi' recitano:
             "Art.  92.  -  1. Salvo deroghe contemplate dal presente
          Trattato, sono incompatibili con il mercato  comune,  nella
          misura  in  cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri,
          gli aiuti concessi dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali,  sotto  qualsiasi  forma,  che,  favorendo  talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza.
             2. Sono compatibili con il mercato comune:
               a)  gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori  a  condizione  che   siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b)  gli  aiuti  destinati a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
               c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
             3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
               a)   gli   aiuti  destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico  delle  regioni  ove  il  tenore  di   vita   sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
               b)  gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di un  importante  progetto  di  comune  interesse  europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
               c)  gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse.  Tuttavia, gli aiuti alle  costruzioni
          navali  esistenti  alla data del 1› gennaio 1957; in quanto
          determinati  soltanto  dall'assenza   di   una   protezione
          doganale,   sono   progressivamente   ridotti  alle  stesse
          condizioni che  si  applicano  per  l'abolizione  dei  dazi
          doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato
          relative alla politica commerciale comune nei confronti dei
          Paesi terzi;
               d)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione  del  Consiglio,  che  delibera   a   maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione".
             "Art.  93.  -  1.  La  Commissione procede con gli Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati.  Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato comune.
             2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver  intimato agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato comune  a  norma
          dell'articolo  92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
             Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi  a tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
             A   richiesta   di   uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi compatibile con il mercato comune,  in  deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  92  o  ai regolamenti di cui
          all'art. 94, quando circostanze  eccezionali  giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
             Tuttavia,  se  il  Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera.
             3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile,
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          92,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista  dal  paragrafo  precedente.   Lo   Stato   membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima che tale procedura abbia  condotto  a  una  decisione
          finale".
             "Art.  189. - Per l'assolvimento dei loro compiti e alle
          condizioni contemplate dal presente Trattato, il  Consiglio
          e  la  Commissione  stabiliscono  regolamenti  e direttive,
          prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
             Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio
          in tutti i suoi  elementi  e  direttamente  applicabile  in
          ciascuno degli Stati membri.
             La  direttiva vincola lo Stato membro cui e' rivolta per
          quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando
          la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e
          ai mezzi.
             La  decisione  e'  obbligatoria in tutti i suoi elementi
          per i destinatari da essa designati.
             Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti".
               -  Il  comma  3  dell'art.  17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la denominazione di  ''regolamento'',  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              -   La   legge   n.   856/1986   reca:  "Norme  per  la
          ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo  Finmare)  e
          interventi per l'armamento privato".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo  degli articoli 11 e 12 della legge n.
          234/1989 si veda in nota al titolo. L'art. 9 della medesima
          legge cosi' recita:
             "Art.  9.  -  1. Per i lavori relativi alla costruzione,
          trasformazione, modificazione e  grande  riparazione  delle
          unita'  di  cui  all'articolo  1  effettuati  nei  cantieri
          nazionali o dei Paesi membri delle  Comunita'  europee,  il
          Ministro   della  marina  mercantile  puo'  concedere  alle
          imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di  navi
          italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della
          navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri
          finanziari.
             2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  inteso ad
          allineare le  condizioni  praticate  dagli  enti  creditizi
          nazionali  a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio
          dell'OCSE  del  3  agosto   1981   (accordo   sui   crediti
          all'esportazione   di  navi)  e  successive  modifiche,  di
          seguito denominata ''accordo OCSE''.
             3.  Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale
          dell'opera, comprensivo dell'eventuale  revisione  e  delle
          aggiunte  e/o  varianti  risultanti  da  atti di data certa
          anteriore all'ultimazione  dei  lavori  o,  in  assenza  di
          contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso
          ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati
          stipulati  successivamente al 1› gennaio 1987 ovvero per le
          quali, in assenza di contratto, i relativi  lavori  abbiano
          avuto inizio da tale data.
             4.  L'importo  del  contributo non puo' essere superiore
          alla  differenza  tra  due  piani  d'ammortamento  a   rate
          costanti,  riferiti  all'80  per  cento  del prezzo e della
          durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al
          citato  accordo  OCSE  e l'altro al tasso di riferimento da
          applicare ai finanziamenti per il  credito  navale  fissato
          semestralmente  con proprio decreto dal Ministro del tesoro
          e  vigente  alla  data  del  contratto  o,  in  assenza  di
          contratto, alla data di inizio dei lavori".
             -  Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 296/1990 si veda
          in nota al titolo.
             -  Il  comma  ottavo  della deliberazione CIPE 29 luglio
          1982,   concernente   determinazione   dei   criteri    per
          l'accertamento della congruita' del prezzo dei lavori (art.
          1 della legge 10 giugno 1982,  n.  361,  prevede  che:  "Le
          forniture  e  attrezzature  fuori contratto di cui al sesto
          comma dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982,  n.  361,  si
          considerano  connesse  o  pertinenti  alla commessa qualora
          siano relative  alla  ricettivita'  specifica  della  nave,
          siano   indispensabili   all'uso  per  il  quale  e'  stata
          costruita oppure, infine, ne migliorino le prestazioni".