IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Visti l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22  febbraio
1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536,  l'articolo
unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400; 
  Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in  data
30 marzo 1990 concernente  i  criteri  per  la  determinazione  degli
onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai
procuratori per  le  prestazioni  giudiziali,  in  materia  civile  e
penale, e stragiudiziali; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  interministeriale
dei prezzi in data 22 maggio 1990, ai sensi dell'art. 14,  comma  20,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 ottobre 1990; 
  Vista la comunicazione inviata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 24 novembre 1990; 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento: 
                            Articolo unico 
  E' approvata la deliberazione in data 30 marzo 1990  del  Consiglio
nazionale forense, allegata al presente  decreto,  che  stabilisce  i
criteri per la determinazione degli  onorari,  dei  diritti  e  delle
indennita'  spettanti  agli  avvocati  ed  ai  procuratori   per   le
prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 24 novembre 1990 
                                                Il Ministro: VASSALLI 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990 
  Registro n. 65 Giustizia, foglio n. 103 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari
          di avvocato e  degli  onorari  e  diritti  di  procuratore)
          modificato  dall'art.  1  della  legge  n. 536/1949 e dalla
          legge n. 1051/1957 cosi' recita:
             "Art.  57.  -  1.  I criteri per la determinazione degli
          onorari e delle  indennita'  dovute  agli  avvocati  ed  ai
          procuratori   in   materia  penale  e  stragiudiziale  sono
          stabiliti ogni  biennio  con  deliberazione  del  Consiglio
          nazionale  forense  per  quanto  concerne la determinazione
          degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema
          di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto
          concerne la determinazione degli  onorari,  dei  diritti  e
          delle  indennita'  spettanti agli avvocati e ai procuratori
          per prestazioni giudiziali in materia civile.
             Le  deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri
          di cui al comma  precedente  devono  essere  approvate  dal
          Ministro per la grazia e giustizia".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  comma  20  dell'art.  14  della legge n. 887/1984
          (Legge finanziaria  1985)  prevede,  fra  l'altro,  che  il
          Ministro  di  grazia  e  giustizia approvi le modificazioni
          delle tariffe proposte dagli ordini  professionali,  previo
          parere del Comitato interministeriale dei prezzi.