IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
Visti gli articoli 14 e  15  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,
concernente la disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e
privato; 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Sentito il Garante del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 19 novembre 1990; 
Vista la comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  del  Ministri
effettuata il 21 novembre 1990 ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
1.  La  concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,   i
concessionari privati di cui all'art. 16 della legge 6  agosto  1990,
n. 223, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 della  legge  14
aprile  1975,  n.  103,  devono  presentare   al   Garante   per   la
radiodiffusione e l'editoria il proprio bilancio redatto  secondo  il
modello di cui agli allegati A, B, C e D. 
2. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale e  del  conto  dei
profitti e delle perdite dell'impresa titolare  della  concessione  o
dell'autorizzazione. 
3. Al bilancio devono essere allegati: 
i modelli 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2, 2a, 2b, 2c e 2d contenenti  i
dati relativi ai programmi trasmessi; 
i modelli 3a, 3b, 3c e 3d relativi alla pubblicita' trasmessa; 
i  modelli  4a,  4b  e  4c   contenenti   l'elenco   nominativo   dei
finanziatori, sottoscrittori e datori di somme o altri  corrispettivi
a favore dei concessionari; 
la  relazione  degli  amministratori  sull'andamento  della  gestione
sociale; 
i documenti previsti dall'ultimo  comma  dell'art.  2424  del  codice
civile. 
 
          AVVERTENZA:   Il   testo   delle   note  qui  pubblicato e'
          stato redatto ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del  testo
          unico  approvato    con  decreto    del    Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al   solo   fine   di
          facilitare    la   lettura   delle disposizioni   di  legge
          alle  quali  e' operato il rinvio.  Restano  invariati   il
          valore    e    l'efficacia    degli    atti legislativi qui
          trascritti.   Nota al  titolo:    -  Si  riporta  il  testo
          dell'art.  38  della legge n. 103/1975, recante nuove norme
          in materia di difussione radiofonica  e televisiva:   "Art.
          38.    -    L'installazione   e   l'esercizio   di impianti
          ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed  alla
          contemporanea  ed  integrale  diffusione,  via  etere,  nel
          territorio  nazionale  dei  normali  programmi   sonori   e
          televisivi,  irradiati  dagli  organismi esteri esercenti i
          servizi pubblici di radiodiffusione nei  rispettivi  Paesi,
          nonche',  dagli altri organismi regolarmente autorizzati in
          base alle leggi  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  che  non
          risultino  costituiti  allo scopo di diffondere i programmi
          nel territorio italiano,  sono  assoggettati  a  preventiva
          autorizzazione   del   Ministero   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di
          radiocomunicazione  nel rispetto delle esigenze prioritarie
          dei servizi pubblici nazionali e del loro  sviluppo  e,  in
          particolare,     l'assegnazione    della    frequenza    di
          funzionamento degli impianti.  Tali  impianti comunque  non
          debbono  interferire  con  le reti del  servizio   pubblico
          nazionale   di    radiodiffusione circolare,   ne' con  gli
          altri servizi di telecomunicazione.  L'autorizzazione viene
          rilasciata   dal   Ministero   delle   poste   e      delle
          telecomunicazioni,  previo  parere favorevole dei Ministeri
          degli affari esteri, dell'interno  e  della  difesa.    Gli
          impianti    devono    essere   conformi alle norme tecniche
          stabilite  dal  regolamento  di  cui  all'art.  26.      Il
          richiedente   deve   allegare   alla   domanda  il progetto
          tecnico dell'impianto".  Note alle premesse:  -  Il   testo
          degli  articoli 14 e 15 della legge n. 223/1990 (Disciplina
          del sistema  radiotelevisivo  pubblico  e  privato)  e'  il
          seguente:    "Art.  14. (Bilanci dei concessionari). - 1. I
          concessionari privati e la concessionaria  pubblica  devono
          presentare  al Garante,  entro il 31 luglio di ogni anno, i
          propri  bilanci redatti   secondo   il   modello  approvato
          con    decreto     del  Ministro  delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,  di concerto con il Ministro del Tesoro,
          da  emanarsi  entro  tre  mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della presente legge, sentito il Garante.   2.   Al
          bilancio    devono  essere  allegati  i  dati  relativi  ai
          programmi  trasmessi,  con  l'indicazione  dell'impresa  di
          produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati,
          ovvero, se  autoprodotti,  con  l'indicazione  delle  somme
          destinate  alla  realizzazione di programmi originali, sono
          altresi'   i   dati   alla   pubblicita'   trasmessa,   con
          l'indicazione  delle  imprese concessionarie e dei relativi
          proventi, alle sponsorizzazioni nonche' un  elenco  in  cui
          siano   nominativamente   indicati   ai   finanziatori,   i
          sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di  somme
          o  altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al
          comma 1.  3.  La concessionaria pubblica,  i  concessionari
          privati per radiodiffusione sonora o televisiva  in  ambito
          nazionale, nonche'  i  concessionari  in  ambito locale che
          realizzino  ricavi  annui superiori a 10 miliardi  di  lire
          devono  far certificare  il  bilancio  a societa' aventi  i
          requisiti  di  cui  all'art.  8  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 31   marzo   1975,   n.   136,   all'uopo
          autorizzate    dalla Commissione nazionale per le  societa'
          e   la   borsa.   Tale obbligo    decorre    dall'esercizio
          successivo a quello in cui rispettivamente, hanno  ottenuto
          la   concessione   o   hanno superato il ricavo annuo sopra
          indicato.  4.  Nel caso di falsita' nei bilanci si  applica
          la  sanzione  di cui all'art. 2621 del codice civile.  Art.
          15  (Divieto  di  posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi
          di    comunicazione    di    massa    e    obblighi     dei
          concessionari). - 1. Al fine di evitare posizioni dominanti
          nell'ambito dei mezzi di comunicazione di  massa  e'  fatto
          divieto  di essere titolare:  a)  di  una  concessione  per
          radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora  si
          abbia  il  controllo di   imprese editrici di quotidiani la
          cui  tiratura  annua  abbia   superato   nell'anno   solare
          precedente  il 16 per cento della  tiratura complessiva dei
          giornali quotidiani in Italia; b)    di    piu'    di   una
          concessione    per   radiodiffusione televisiva  in  ambito
          nazionale,   qualora   sia   abbia   il  controllo    delle
          imprese   editrici   di  quotidiani  la cui tiratura superi
          l'8 per cento  della  tiratura  complessiva dei giornali in
          Italia; c)    di     piu'     di   due   concessioni    per
          radiodiffusione televisiva  in  ambito  nazionale,  qualora
          si   abbia   il controllo di imprese editrici di quotidiani
          la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista
          dalla  lettera b).  2. Gli atti di cessione,  contratti  di
          affitto  o  affidamento in  gestione  di  imprese  operanti
          nel    settore   delle comunicazioni  di  massa, nonche' il
          trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di
          societa' operanti  nel medesimo  settore  sono  nulli  ove,
          per loro effetto, uno  stesso  soggetto,  anche  attraverso
          soggetti   controllati   o collegati,  realizzati  piu' del
          20 per cento delle risorse complessive  del  settore  delle
          comunicazioni  di  massa  o  piu'  del   25 per cento delle
          predette risorse nel caso in  cui  il  medesimo    soggetto
          consegua   entrate   nel  settore   delle comunicazioni  di
          massa    per    almeno    due  terzi  dei  propri  introiti
          complessvi.   3.   Ai   fini  dell'applicazione  del  comma
          2, per risorse complessive del settore della  comunicazione
          di  massa  si intendono   derivanti   dalla   vendita    di
          quotidiani    e periodici,  da  vendite   o   utilizzazione
          di   prodotti audiovisivi,   da   abbonamenti  a  giornali,
          periodici  o emittenti radiotelevisive,   da    pubblicita'
          da    canone,    o  altri  contributi  pubblici a carattere
          continuativo.  4.   Le   concessioni   in ambito  nazionale
          riguardanti  sia  la radiodiffusione     televisiva,    che
          sonora,    rilasciate complessivamente   ad   un   medesimo
          oggetto,  a  soggetti controllati da o collegati a soggetti
          i  quali  a loro   volta controllino   altri   titolari  di
          concessioni,  non possono superare il 25 per cento di  reti
          nazionali  previste  dal piano di assegnazione  e  comunque
          il  numero  di tre.   5.   Ai   fini  dell'applicazione del
          presente articolo, alla titolarita'    della    concessione
          ovvero,    per   le    persone fisiche   o  giuridiche  non
          societarie,   la titolarita' di azioni  o  di  quote  nelle
          misure  indicate  dall'art. 2359   del codice   civile,   o
          l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti;  inoltre
          ogni      autorizzazione      ad      esercitare   impianti
          ripetitori  di programmi radiofonici o televisivi esteri di
          cui  agli  articoli  38 e seguenti  dalla  legge  14 aprile
          1975,  n.  103,  e  successive  modificazioni,  equivale  a
          titolarita'  di  una  concessione  per  la  radiodiffusione
          sonora  o  televisiva  in ambito nazionale.  6.  Le imprese
          concessionarie  di  pubblicita',   di   produzione   o   di
          distribuzione  di  programmi, che   operano   nel   settore
          radiotelevisivo,  devono presentare al Garante, entro il 31
          luglio di ogni anno, i  propri  bilanci,  corredati  da  un
          documento  da  cui  risultino  analiticamente  gli elementi
          contabili   relativi   ai   contratti   stipulati   con   i
          concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con
          i titolari di autorizzazioni ai sensi  dell'art.  38  della
          legge  14  aprile 1975, n. 103. Tale documento e' compilato
          sulla base di modelli, approvati con le modalita'  previste
          dal comma 1 dell'art. 14 e deve contenere l'indicazione dei
          soggetti  con  i  quali  sono  stipulati  i  contratti,  le
          eventuali  clausole  di  esclusiva,  gli  eventuali  minimi
          pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di  ogni  soggetto
          ed   ogni   altro  elemento  ritenuto  necessario  ai  fini
          dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni  della
          presente legge.  7.  Qualora   i   concessionari   privati,
          la  concessionaria pubblica o i titolari ai sensi dell'art.
          38  della  legge    14 aprile   1975, n. 103, si trovino in
          situazioni di controllo o di collegamento nei confronti  di
          imprese    concessionarie di   pubblicita',  queste  ultime
          non  possono  raccogliere pubblicita' per piu' di tre  reti
          televisive    nazionali,    o due reti nazionali e tre reti
          locali o una rete  nazionale  e  sei  locali  ivi  comprese
          quelle   di   cui  sono  titolari  i soggetti  controllanti
          o  collegati;  eventuali   ulteriori contratti    stipulati
          dalle    imprese   concessionarie   di pubblicita'  di  cui
          al  presente  comma  devono avere per  oggetto  pubblicita'
          da  diffondere  con  mezzi  diversi  da quello  radiofonico
          e    televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per
          cento    degli    investimenti    pubblicitari  complessivi
          dell'anno  precedente.  Le stesse disposizioni si applicano
          alle societa' concessionarie di  pubblicita'   che  abbiano
          il  controllo  di  imprese  titolari  di concessione per la
          radiodiffusione sonora o televisiva o che siano  ad    esse
          collegate. I contratti stipulati in difformita' delle norme
          di  cui al presente comma sono nulli.  8.  I  concessionari
          privati    e  la  concessionaria   pubblica   sono   tenuti
          all'osservanza   delle   leggi   e   delle      convenzioni
          internazionali   in   materia  di  telecomunicazioni  e  di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno.   9.   E'   vietata
          la    trasmissione    di  messaggi  cifrati  o di carattere
          subliminale.   10.   E'   vietata    la    trasmissione  di
          programmi  che  possano  nuocere  allo  sviluppo psichico o
          morale  dei  minori,   che contengono   scene  di  violenza
          gratuita  o  pornografiche, che inducano  ad  atteggiamenti
          di  intolleranza   basati   su differenze di razza,  sesso,
          religione  o nazionalita'.   11.   E'  comunque  vietata la
          trasmissione di film ai quali sia  stato  negato  il  nulla
          osta    per   la   proiezione   o   la rappresentazione  in
          pubblico oppure siano  stati  vietati  ai  minori  di  anni
          diciotto.   12.  In  caso  di violazione del divieto di cui
          al comma 11  del  presente  articolo  si    applicano    le
          sanzioni    previste dall'art.     15    della    legge  21
          aprile  1962,  n.   161, intendendosi per   chiusura    del
          locale    la   disattivazione dell'impianto.   13.  I  film
          vietati   ai   minori   di   quattordici anni  non  possono
          essere  trasmessi  ne' integralmente ne' parzialmente prima
          delle ore 22,30 e dopo le ore 7.   14.   I    concessionari
          privati   e   la   concessionaria  pubblica  non    possono
          trasmettere   opere     cinematografiche     salvo  accordo
          contrario     tra     gli     aventi     diritto    e    il
          concessionario, prima che sia trascorso un termine  di  due
          anni  dall'inizio  della programmazione di tale opera nelle
          sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti  alla
          Comunita'    economica   europea,   nel   caso   di   opere
          cinematografiche,  coprodotte  dal   concessionario,   tale
          termine e' ridotto ad un anno.    15.    I    concessionari
          privati   e   la  concessionaria  pubblica  sono  tenuti  a
          trasmettere il medesimo programma su  tutto  il  territorio
          per  il  quale e' rilasciata la concessione, il regolamento
          di  cui  all'art. 36   e  la  concessione  di  cui all'art.
          2,   comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a
          tale obbligo.  16.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 8 si applicano a decorrere dal  1  gennaio   1993
          limitatamente  alle   opere   ultimate   per   le   quali i
          concessionari hanno acquisito i diritti alla  utilizzazione
          antecedentemente    al  30 giugno 1990".  -    Il  comma  3
          dell'art.   17   della   legge   n.   400/1988  (Disciplina
          dell'attivita'  di Governo e  ordinamento  della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), prevede  che  con  un  decreto
          ministeriale  possono   essere  adottati  regolamenti nelle
          materie   di   competenza   del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro, quando la legge di competenza  di
          piu'   Ministri,   possono   essere  adottati  con  decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di  "regolamento" siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei Conti e
          pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale.  Note all'art. 1:  -
          Il testo dell'art. 16 della gia' citata legge  n.  223/1990
          e' il seguente:  "Art.  16 (Concessione per l'installazione
          e  l'esercizio  di  impianti  di  radiodifussione  sonora e
          televisiva privata). - 1.  La  radiodiffusione   sonora   o
          televisiva  da  parte  dei  soggetti      diversi     dalla
          concessionaria   pubblica   e' subordinata    al   rilascio
          di   concessione   ai   sensi   del presente  articolo.  La
          concessione   e'    rilasciata    per  l'installazione  dei
          relativi   impianti.      2.  La  concessione  puo'  essere
          rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale  di  singole
          reti  ovvero  in ambito locale di singole    emittenti    e
          reti  ai   sensi   dell'art.   3.   La concessione  non  e'
          trasferibile   salvo  quanto    disposto    dal  comma    5
          dell'art.   17,   ha   la   durata    di  sei  anni  ed  e'
          rinnovabile. Nell'atto di concessione sono  determinate  le
          frequenze   sulle  quali  gli  impianti  sono  abilitati  a
          trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area  da  servire
          da  parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi
          previsti  dal  regolamento  di  cui  all'art. 36.   3.   La
          concessione per radiodiffusione sonora  e'  rilasciata  per
          radiodiffusione  a  carattere commerciale o   a   carattere
          comunitario  sia  nazionale   che   locale.      4.      La
          radiodiffusione     sonora    a  carattere  commerciale  e'
          esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8, e 9.  5.   La
          radiodiffusione     sonora    a  carattere  comunitario  e'
          caratterizzata dall'assenza dello  scopo  di  lucro  ed  e'
          esercitata  da  fondazioni, associazioni riconosciute e non
          riconosciute che siano espressione di  particolari  istanze
          culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa'
          cooperative costituite ai sensi dell'art.  2511 del  codice
          civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di
          un  servizio  di   radiodiffusione   sonora   a   carattere
          culturale,  etnico,  politico  e religioso, e che prevedano
          nello statuto le clasuole di cui alle lettere a),  b),  c),
          dell'art.  26  del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 14 dicembre  1947;  n.  1577,  ratificato,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  1951,  n.  302. La
          relativa  concessione  e'  rilasciata  senza   obbligo   di
          cauzione,  sia  in ambito nazionale che locale, ai soggetti
          predetti i quali  si  obblighino  a  trasmettere  programmi
          originali  autoprodotti  che hanno riferimento alle istanze
          indicate  per  almeno  il  50  per  cento  dell'orario   di
          trasmissione  giornaliero,  compreso  tra le ore 7 e le ore
          21. Nono sono considerate programmi originali  autoprodotti
          le  trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi
          pubblicitari e  da  brevi  commenti  del  conduttore  della
          stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di
          cui all'art. 36.  6.  Non  e'  consentita la trasformazione
          della   concessione   per   la   radiodiffusione  sonora  a
          carattere     comunitario      in   concessione         per
          radiodiffusione   sonora   a  carattere commerciale.  7. La
          concessione  per  la  radiodiffusione  sonora  a  carattere
          commerciale   in   ambito   nazionale   nonche'   per    la
          radiodifussione  televisiva in ambito nazionale puo' essere
          rilasciata  esclusivamente  a  societa'   di   capitale   o
          cooperative,  costituite  in  Italia  o  in altri Stati non
          inferiore a 3 miliardi  di  lire,  se  ha  per  oggetto  la
          radiodiffusione  televisiva a 500 milioni di lire se ha per
          oggetto la radiodiffusione sonora.   8.   La    concessione
          per   la   radiodiffusione televisiva in ambito locale puo'
          essere rilasciata esclusivamente a:  a) persone fisiche, in
          possesso della cittadinanza italiana o di uno degli   altri
          Stati  appartenenti  alla  Comunita' economica europea, che
          prestino  cauzione  per un importo non inferiore a lire 300
          milioni secondo le modalita' stabilite dal  regolamento  di
          cui  all'art.  36;  b)   enti di cui all'art. 12 del codice
          civile, riconosciuti dallo  Stato  italiano  o  da    altri
          Stati    appartenenti   alla Comunita'   Economica  Europea
          che  prestino  cauzione, non inferiore a lire  300  milioni
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di cui
          all'art. 36; c)   societa'   costituite  in  Italia  o   in
          altri   Stati appartenenti alla Comunita' Economica Europea
          ad esclusione delle   societa' semplici, con  capitale  non
          inferiore  a  lire 300 milioni.  9.  La  concessione per la
          radiodiffusione sonora in  ambito  locale    a    carattere
          commerciale    puo'    essere   rilasciata eslusivamente ai
          soggetti di cui alle lettere a), b), e c), del comma 8. Gli
          obblighi nazionali sono per   essi   ridotti ad  un  terzo.
          10. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere
          all'atto della domanda i  requisiti  di  cui  all'art.  17,
          commi  1  e  2.    11.   La   concessione   non puo' essere
          rilasciata a societa' che   non   abbiano    per    oggetto
          sociale     l'esercizio     di attivita'   radiotelevisiva,
          editoriale o comunque attinente  all'informazione  ed  allo
          spettacolo.    12.   La   concessione   non   puo'   essere
          rilasciata  ad  enti  pubblici,    anche    economici,    a
          societa'     a    prevalente partecipazione    pubblica   o
          nazionale,  ed  istituti  di credito.  13.  La  concessione
          non  puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano
          riportato condanne a pena  detentiva    per  delitti    non
          colposi  o  che siano sottoposti alle misure di prevenzione
          previste  dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.   1423,   e
          successive  modificazioni  e integrazioni, o alle misure di
          sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
          penale.  La concessione non puo' essere altresi' rilasciata
          a coloro ai quali ne sia  stata  revocata  altra,  ottenuta
          anche  per  ambito   locale   diverso.      14.   Ai   fini
          dell'applicazione  dei  divieti  previsti  al  comma 13 nei
          confronti delle societa' di capitali, si ha  riguardo  alle
          persone  degli  amministratori. Per le altre societa' si ha
          riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.  15.
          Alle  concessioni   previste   dalla   presente   legge  si
          applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  10  e  10-bis
          10-quater,  e  10-quinquies, dalla legge 31 maggio 1965, n.
          575, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 24 della
          legge 13 settembre 1982, n. 646.  16.  Le  concessioni sono
          rilasciate  alla  radiodiffusione  a  carattere comunitario
          fino  al  25  per  cento  del  totale   delle   concessioni
          assegnabili  in  ogni  ambito  o  bacino  sulla  base delle
          frequenze  disponibili.    17.    Il     rilascio     della
          concessione  avviene  sulla  base di criteri oggettivi   ch
          tengano  conto  della  potenzialita' della  qualita'  della
          programmazione  previste  e  dei progetti radioelettrici  e
          tecnologici.    Per  i   richiedenti    che abbiano    gia'
          effettuato    trasmissioni   radiotelevisive si tiene anche
          conto  della  presenza  sul  mercato,   delle   ore      di
          trasmissione effettuate, della qualita' di programmi, delle
          quote  percentuali  di  spettacoli  e  servizi  informativi
          autoprodotti,   con  particolare  riguardo,  peri  soggetti
          ammessi ai benefici di  cui  all'art.  11  della  legge  25
          febbraio   1987,   n.  67,  del  personale  dipendente  con
          particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e
          degli  indici  di  ascolto  rilevati. In sede di rinnovo si
          tiene altresi' conto delle eventuali sanzioni commitate  ai
          sensi  della  presente  legge.  Con  il  regolamento di cui
          all'art. 36 sono  stabilite  le  modalita'  ed  ogni  altro
          elemento  utile  per  il  rilascio  e  per il rinnovo della
          concessione.   18  E'  comunque requisito essenziale per il
          rilascio della concessione in ambito locale l'impegno   dei
          richiedenti  a destinare  almeno  il  20  per  cento  della
          programmazione settimanale all'informazione locale (notizie
          e  servizi)  e  a  programmi   comunque legati alla realta'
          locale di carattere non commerciale.  19.  La   concessione
          in  ambito nazionale e' rilasciata con decreto del Ministro
          delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio
          dei Ministri. La concessione in ambito locale e' rilasciata
          con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni.     20.    L'atto    con    cui    viene
          rilasciata    la    concessione  a soggetti non titolari di
          impianti  gia'  in  funzione   alla data   di   entrata  in
          vigore  della  presente  legge  stabilisce  un termine, non
          superiore   a centottanta giorni, entro    cui  deve  avere
          inizio  la  regolare  trasmissione  di  programmi.   21. La
          concessione prevista nel presente capo  si  estingue:    a)
          per   scadenza   del   termine   di  durata,  ove non venga
          rinnovata; b) per rinuncia del concessionario;  c)      per
          morte   o  sopravvenuta  incapacita'  legale  del titolare,
          o nel caso in  cui  il    titolare    sia    una    persona
          giuridica,  quando questa si estingua; d) per dichiarazione
          di fallimento.   22.      La    perdita    dei    requisiti
          oggettivi    o    soggettivi  previsti dalla presente legge
          comporta la  decadenza   della concessione.   23.  Ai  fini
          della  concessione  per la radiodiffusione sonora in ambito
          locale non si applica la condizione del limite di  capitale
          sociale   di  cui  alla lettera c) del comma 8 del presente
          articolo".   - Per il testo dell'art.  38  della  legge  n.
          103/1975  si  veda  in nota al titolo.   -   L'ultimo comma
          dell'art. 2424 del codice civile  aggiunto  dall'art.    10
          della  legge  7  giugno  n. 216, prevede che   "In allegato
          al     bilancio     devono     essere      elencate      le
          partecipazioni  in  societa'   controllate   o   collegate,
          indicando  per  ciascuna  il  valore  nominale  e il valore
          attribuito in bilancio. Devono essere inoltre  allegate  le
          copie   integrali   dell'ultimo   bilancio  delle  societa'
          controllate  e  un   prospetto   riepilogativo   dei   dati
          essenziali  dell'ultimo bilancio delle societa' collegate".