IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni; Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1990; Visto il conforme parere reso in data 4 dicembre 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il comma 5 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.". --------------- Nota redazionale Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/01/1991, n. 24 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.