IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158,  recante  delega
legislativa al Governo della  Repubblica  per  l'istituzione  di  una
addizionale regionale all'imposta erariale  di  trascrizione  di  cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive  modificazioni,  di
una addizionale regionale all'imposta di consumo sul  gas  metano  e,
per  le  utenze  esenti  dall'imposta  di  consumo,  di  una  imposta
regionale sostitutiva dell'addizionale, e  per  la  previsione  della
facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire  una  imposta
regionale sulla benzina per autotrazione; 
  Visto il parere reso in data  15  novembre  1990  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visti i pareri resi in  data  6  dicembre  1990  dalle  commissione
permanenti della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica
competenti per materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 dicembre 1990; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del  tesoro  e  per  gli  affari  regionali  ed  i  problemi
istituzionali; 
                              E M A N A 
                   il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituita una addizionale regionale all'imposta  erariale  di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive
modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione  e
annotazione eseguite  nei  pubblici  registri  automobilistici  delle
regioni  a  statuto  ordinario,  da  corrispondersi   contestualmente
all'imposta erariale su dette formalita'.