La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           (Denominazioni)
  1.  Nella  presente  legge  per  il  Ministro, Ministero, Direzione
generale e Istituti si intendono rispettivamente il  Ministro  ed  il
Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni
culturali del Ministero degli affari esteri e gli  Istituti  italiani
di cultura all'estero.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.