IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'8  agosto 1986, recante
modifiche  al  sistema  di  variazione  automatica   del   tasso   di
riferimento  da  praticare  sulle  operazioni  di  credito agrario di
esercizio;
  Visto  il  successivo  decreto  interministeriale  n. 115130 del 27
dicembre 1990 in corso di registrazione,  con  il  quale  sono  stati
modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10 dicembre 1990, con il quale e'
stata fissata nella misura dell'1%, per l'anno 1991, la maggiorazione
forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito
agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di  esercizio,
a ristoro della loro attivita' di intermediazione;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di  cui  sopra,  ha  reso  noto  che il costo medio della
provvista dei fondi, per il bimestre gennaio-febbraio 1991,  e'  pari
al  11,60%  per  le  operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,50% per
quelle oltre i diciotto mesi;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agrario di esercizio, assistite dal concorso  pubblico  negli
interessi, e' pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1991, al:
    a) 11,60% per le operazioni fino a diciotto mesi;
    b) 12,50% per quelle oltre i diciotto mesi.
  In   conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione  forfettaria
dell'1%, il tasso  di  riferimento  da  praticare,  per  il  bimestre
gennaio-febbraio 1991, per le operazioni di cui sopra, e' pari al:
   1) 12,60% per le operazioni di cui al punto a);
   2) 13,50% per le operazioni di cui al punto b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI