IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 1982, n. 938;
  Considerato  che  in talune province si sono determinate situazioni
particolarmente gravi, sia  per  il  rilevante  numero  di  stranieri
presenti,  sia  per  la carenza di strutture di accoglienza e sia per
situazioni igieniche, economiche e sociali tanto da configurare  vere
e proprie situazioni di emergenza che hanno sollecitato da piu' parti
l'intervento del  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile;
  Considerato  che  analoghi,  gravi  problemi pongono un consistente
numero di profughi rumeni da tempo  distribuiti  nella  provincia  di
Benevento,  nonche'  i  profughi  albanesi in provincia di Avellino e
quelli provenienti dall'est europeo per i quali non  esiste  piu'  la
possibilita'  di sistemazione, tutte situazioni di vera emergenza per
le quali pure e' stato richiesto l'intervento  del  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile;
  Vista  la  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,  di  conversione del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 "Norme urgenti in  materia  di
asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed
apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato";
  Visto   il   decreto   26  luglio  1990,  n.  244,  recante  "Norme
regolamentari per l'erogazione di contributi  alle  regioni  ai  fini
della  realizzazione  di centri di prima accoglienza e di servizi per
gli immigrati";
  Vista  l'ordinanza  n.  2013/FPC  del 19 settembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24  settembre  1990,  concernente
richieste  di  interventi  di  urgenza  a favore di profughi albanesi
accolti in Italia per diretto intervento del Governo italiano;
  Ritenuto   che   le  gravi  situazioni  di  emergenza  innanzidette
richiedono un intervento del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione    civile    che    con    apposita   ordinanza   provveda
all'utilizzazione di fondi messi a  sua  disposizione  dal  Ministero
dell'interno,  alla  stregua  di  quanto  ritenuto  dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 21 dicembre ultimo scorso, come da nota del
Vice  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1990,
prot. n. 001357;
  Visto  il  telex  n.  6260/50  del 22 dicembre 1990 con il quale il
Ministero dell'interno ha assicurato la disponibilita' della somma di
lire  20 miliardi a valere sul cap. 4295 dello stato di previsione di
quel Dicastero, da far affluire al Fondo nazionale  della  protezione
civile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  far fronte alle gravi situazioni di emergenza, nelle quali, in
varie  regioni  d'Italia,  si  trovano  cittadini  extracomunitari  e
stranieri,  sono  disposti interventi straordinari a carico del Fondo
della protezione civile secondo le modalita'  di  cui  agli  articoli
seguenti.