IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di agraria del 5 settembre 1989, con la quale e' stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali; Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990 in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Art. 1. Nel titolo I, costituzione dell'Universita', all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facolta' di agraria in Piacenza, va inserita, secondo l'ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali. Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione al titolo VII, facolta' di agraria, dopo l'art. 298 e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali. Scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali Art. 299. - E' istituita la scuola di specializzazione in "valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali" presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore. La scuola si articola nei seguenti indirizzi: 1) difesa e conservazione del suolo; 2) difesa e conservazione delle acque; 3) valutazione e gestione del territorio agricolo; 4) valutazione e gestione del territorio forestale; 5) utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate; 6) tecniche agricole ambientali. La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali. La scuola rilascia il titolo di specialista in "valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali", l'indirizzo seguito viene riportato soltanto nel certificato di studio. Art. 300. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede un impegno complessivo di seicento ore, di cui quattrocento ore di insegnamento e duecento ore di attivita' pratiche guidate di lavoratorio o di campagna e di eventuali viaggi di studio. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di trenta iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Art. 301. - Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facolta' di agraria (Piacenza) dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore (Milano) con l'istituto di chimica, il centro di calcolo C.R.E.U.S.A. ed il laboratorio di radioisotopi, oltre ai laboratori, ai servizi, alle aziende ed ai campi gestiti a qualunque titolo dalla facolta'. Art. 302. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in scienze agrarie, in scienze forestali e in agricoltura tropicale e sub-tropicale, in possesso del diploma di abilitazione. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 303. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno - comuni a tutti gli indirizzi: 1) ecosistemi naturali e antropizzati; 2) informatica applicata ai sistemi agro-forestali; 3) legislazione e diritto ambientale; 4) pedologia; 5) sistemi di rilievo e acquisizione dei dati agrometeorologici; 6) socio-economia delle risorse agro-forestali; 7) telerilevamento, fotointerpretazione e cartografia. 2 Anno - indirizzo "difesa e conservazione del suolo": 1) analisi dei processi erosivi; 2) aspetti socio-economici della conservazione del suolo; 3) degradazione chimica dei suoli; 4) geologia applicata; 5) interventi agronomici; 6) opere per la correzione dei torrenti; 7) stabilizzazione dei versanti; 8) opzionale; 9) opzionale; 10) opzionale. 2 Anno - indirizzo "difesa e conservazione delle acque": 1) aspetti socio-economici dell'uso delle acque in agricoltura; 2) bilancio idrologico nei bacini agro-forestali; 3) idrogeologia; 4) inquinamento delle acque da fonti agricole ed industriali; 5) legislazione e diritto nell'uso delle acque in agricoltura; 6) pianificazione degli interventi sistematori; 7) qualita' delle acque per usi agricoli; 8) raccolta e gestione delle acque per uso agricolo; 9) opzionale; 10) opzionale. 2 Anno - indirizzo "valutazione e gestione del territorio agricolo": 1) agrometereologia; 2) economia delle risorse naturali e degli interventi; 3) geomorfologia; 4) programmazione degli interventi sul territorio agricolo; 5) valutazione delle capacita' e suscettivita' d'uso del territorio; 6) opzionale; 7) opzionale; 8) opzionale. 2 Anno - indirizzo "utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate": 1) aridocoltura; 2) climatologia e metereologia; 3) morfogenesi e stabilita' territoriale; 4) socio-economia delle aree svantaggiate; 5) tecniche di rimboschimento nelle zone aride; 6) uso e gestione dei pascoli naturali; 7) valutazione delle capacita' d'uso del territorio; 8) opzionale; 9) opzionale; 10 opzionale. 2 Anno - indirizzo "valutazione e gestione del territorio forestale": 1) aspetti socio-economici; 2) ecologia applicata; 3) metereologia applicata; 4) metodi di valutazione dell'impatto ambientale; 5) modellistica ecologica; 6) simulazione idrologica e previsione delle piene; 7) tecniche di rimboschimento e bio-ingegneria forestale; 8) opzionale; 9) opzionale. 2 Anno - indirizzo "tecniche agricole ambientali": 1) ecofisiologia vegetale; 2) fitosociologia; 3) fitogeografia; 4) gestione e confronto della flora infestante; 5) lotta biologica integrata; 6) qualita' e valore alimentare delle produzioni agrarie; 7) sistemi agricoli poli-colturali; 8) uso e riciclo delle biomasse e necromasse in agricoltura; 9) opzionale. Discipline opzionali: 1) analisi chimico-agraria; 2) chimica analitica agraria; 3) chimica e biochimica dei fitofarmaci; 4) classificazione agronomica dei suoli; 5) controllo dell'erosione; 6) fotointerpretazione e cartografia dei suoli; 7) idraulica ed idrologia dei corsi d'acqua naturali; 8) influenza idrologica della vegetazione; 9) inquinamento da biotipi; 10) inquinamento del suolo da fonti agricole, industriali, urbane; 11) microbiologia del suolo; 12) modelli di utilizzazione e gestione delle risorse naturali; 13) modellistica del ciclo erosivo; 14) pianificazione degli interventi di sistemazione; 15) problemi di degradazione e desertificazione dei suoli; 16) prodotti chimici usati in agricoltura; 17) protezione dalle valanghe; 18) simulazione idrologica e previsione delle piene; 19) tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto idraulico del territorio; 20) uso e riciclo delle biomasse in agricoltura; 21) valutazione chimico-agraria del suolo; 22) valutazione e controllo delle piene. Ciascun anno accademico e' suddiviso in due semestri. L'afferenza delle discipline a ciascun semestre e' stabilita dal consiglio della scuola all'inizio di ogni anno accademico. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di frequenza che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei processi compiuti. Art. 304. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari e extra universitari. Lo specializzando dovra' inoltre svolgere, sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, il tirocinio pratico. La frequenza ai corsi e l'effettuazione del tirocinio pratico sono obbligatorie. Art. 305. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 14 novembre 1990 Il rettore: BAUSOLA