IL RETTORE 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bari,  approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162; 
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita'; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo; 
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia
nazionale; 
  Visto il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del  10
ottobre 1990; 
  Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica  di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 
                               Decreta: 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue: 
                               Art. 1. 
  Gli  articoli  dal  269   al   271,   relativi   alla   scuola   di
specializzazione in gerontologia e geriatria, sono soppressi.