IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  regio  decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  184 del 7 agosto 1908, con il quale e' stato approvato
l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;
  Visto  il regio decreto 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla
Corte  dei  conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23 Lavori pubblici,
foglio  n.  9036,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 158 del 6
luglio  1921,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  primo elenco
suppletivo delle acque pubbliche della su cennata provincia;
  Visto  il  regio  decreto  28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla
Corte  dei  conti  il  28 giugno 1934, registro n. 9 Lavori pubblici,
foglio n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1934,  con  il  quale e' stato approvato il secondo elenco suppletivo
delle acque pubbliche della stessa provincia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n.
60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17
Lavori  pubblici,  foglio n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  249  del 5 ottobre 1967, con il quale e' stato approvato il terzo
elenco  suppletivo  delle  acque  pubbliche  della  provincia  di che
trattasi;
  Considerato  che  le procedure per l'approvazione del quarto elenco
suppletivo delle acque pubbliche della provincia in argomento sono in
corso di perfezionamento;
  Visto  il decreto ministeriale 27 maggio 1988, n. 461, con il quale
e'  stata  disposta  la  pubblicazione degli schemi di quinto e sesto
elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in esame;
  Visti  gli atti d'istruttoria, esperita a norma di legge, dai quali
risulta  che  non  sono state presentate opposizioni ne' osservazioni
avverso gli elenchi suppletivi di cui trattasi;
  Considerato,  per  quanto  precede,  che  tutte  le  manifestazioni
idriche   incluse  negli  schemi  di  elenco  suppletivo  in  parola,
presentano  i  requisiti  richiesti  dall'art.  1  del testo unico 11
dicembre 1933, n. 1775;
  Sentita  la  regione  Toscana, ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15 gennaio 1972, n. 8, che ha espresso
parere   favorevole  all'approvazione  degli  elenchi  suppletivi  in
argomento  con  deliberazione  del Consiglio regionale n. 306 dell'11
luglio 1989;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
espresso con voto n. 605 del 23 novembre 1989;
  Visti  gli  articoli  1  e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n.
1775,  di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli
1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;
                              Decreta:
  Sono  approvati il quinto ed il sesto elenco suppletivo delle acque
pubbliche  della provincia di Lucca, giusta l'unito esemplare vistato
dal  Ministro  proponente  che  e'  incaricato  della  esecuzione del
presente decreto.
   Dato a Roma, addi' 7 agosto 1990
                               COSSIGA
   PRANDINI, Ministro dei lavori
     pubblici
 Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1990
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 104