IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1990, numero 90/00237, con
il quale e' stato dichiarato il  carattere  di  eccezionalita'  della
siccita'  verificatasi  nell'annata  agraria  1989-90  nella  regione
Campania;
  Vista  la  nota  7 dicembre 1990, n. 16046, con la quale la regione
Campania  chiede  che  sia  concessa   agli   istituti   di   credito
l'autorizzazione  a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di
credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966,  n.
838,  modificato  dall'art.  8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in
considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci  economici
delle  aziende  agricole  colpite  dalla siccita' nell'annata agraria
1989-90;
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli   istituti  e  gli  enti  esercenti  il  credito  agrario  sono
autorizzati a prorogare, per  una  sola  volta  e  per  non  piu'  di
ventiquattro  mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10,
11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza
delle rate delle operazioni di credito  agrario  di  esercizio  e  di
miglioramento,  effettuate  con le aziende agricole danneggiate dalla
siccita', ricadenti nei territori della regione Campania, che abbiano
subito  un  danno  in  misura  non inferiore alla perdita del 35% del
prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.