IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198; Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1990, numero 90/00237, con il quale e' stato dichiarato il carattere di eccezionalita' della siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-90 nella regione Campania; Vista la nota 7 dicembre 1990, n. 16046, con la quale la regione Campania chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-90; Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania; Decreta: Art. 1. Gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccita', ricadenti nei territori della regione Campania, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.