IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale, allo scopo di consentire lo sviluppo del settore zootecnico, prevede che le cooperative agricole e loro consorzi possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni nonche' per operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti relative alle strutture ed agli impianti predetti; Vista la legge 9 aprile 1990, n. 87, recante interventi urgenti per la zootecnia; Visto l'art. 4, comma 1, lettera d), della citata legge, che demanda ad un comitato appositamente nominato la concessione, tra l'altro, di contributi sui mutui di cui all'art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1990 di nomina del comitato stesso per il quinquennio 1990-95; Considerato che alle predette operazioni di cui alla citata legge n. 67/1988 si applica la disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, in forza della quale i mutui anzidetti sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti, se richiesto dagli istituti di credito mutuanti, della garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito medesimi; Considerato, altresi', che in relazione a tali mutui e' concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali, secondo criteri e modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro; Considerato che alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne si applica la disposizione dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, come modificato dall'art. 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194; Considerato, inoltre, che gli interventi previsti dal citato art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compreso il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti, ricadono, ai sensi dell'art. 4 della sopra richiamata legge n. 87 del 1990, nelle competenze dell'istituito comitato per il risanamento e la ristrutturazione del settore zootecnico in base ai criteri ed alle linee generali che saranno stabiliti in sede di programma da approvarsi dal CIPE con le procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752; Ritenuto, che per dare attuazione agli interventi creditizi stabiliti dalle richiamate disposizioni occorre provvedere all'emissione del previsto decreto interministeriale; Decreta: Art. 1. Gli istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, ai sensi della vigente legislazione in materia, possono concedere alle cooperative agricole e loro consorzi i mutui previsti dall'art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 9 aprile 1990, n. 87, secondo criteri e linee generali che saranno stabiliti in sede di programma da approvarsi dal CIPE con le procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.