Si  comunica che, in attesa della definizione del nuovo accordo tra
la  CEE  e  la  Turchia  relativo  ai prodotti dell'abbigliamento, la
circolare  8 febbraio 1990, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 37 del 14 febbraio 1990, e' prorogata fino al 31 dicembre 1991.
  Le    ditte    interessate    all'ottenimento   dell'autorizzazione
d'importazione  devono  presentare  domanda, sugli appositi moduli di
"Autorizzazione   d'importazione"  reperibili  presso  le  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, al Ministero del
commercio  con l'estero - Direzione generale import-export - Div. III
-  Viale  America,  342  -  00144  Roma-Eur,  unendo  alla  stessa la
documentazione specificata nella suddetta circolare nonche' la scheda
di  protocollazione,  da  compilare  secondo  le  modalita'  indicate
nell'allegato A alla presente circolare.
  Le  ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono
obbligate  a  restituire  a  questo  Ministero,  entro  trenta giorni
dall'utilizzazione  o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare
n.  2  della  licenza  con  l'annotazione  sul retro - da parte della
dogana  competente  -  dell'utilizzo  parziale  o  totale, ovvero del
mancato utilizzo, dell'autorizzazione.
                                            p. Il Ministro: GIORGIERI