Si comunica che, in attesa della definizione del nuovo accordo tra la CEE e la Turchia relativo ai prodotti dell'abbigliamento, la circolare 8 febbraio 1990, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1990, e' prorogata fino al 31 dicembre 1991. Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione d'importazione devono presentare domanda, sugli appositi moduli di "Autorizzazione d'importazione" reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-export - Div. III - Viale America, 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa la documentazione specificata nella suddetta circolare nonche' la scheda di protocollazione, da compilare secondo le modalita' indicate nell'allegato A alla presente circolare. Le ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono obbligate a restituire a questo Ministero, entro trenta giorni dall'utilizzazione o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare n. 2 della licenza con l'annotazione sul retro - da parte della dogana competente - dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, dell'autorizzazione. p. Il Ministro: GIORGIERI