IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985, concernente l'espletamento dei servizi di protezione e sicurezza del Presidente della Repubblica, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e degli immobili della relativa dotazione; Visti i decreti del Ministro della difesa del 6 luglio 1984, del 28 giugno 1988, del 18 dicembre 1989 e del 17 maggio 1990; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 aprile 1990; Ritenuta l'opportunita' di istituire un distintivo per l'immediata identificazione del personale del reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica quando svolge lo speciale servizio in abito civile; Decreta: Art. 1. 1. Il personale del reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica quando svolge lo speciale servizio in abito civile e' munito ordinariamente del distintivo di riconoscimento, da applicare al bavero sinistro, previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 24 aprile 1990. 2. Il predetto personale, allorche' si renda necessaria, durante l'espletamento di particolari servizi in abito civile, una sua pronta identificabilita', in relazione all'ambiente in cui opera, e' munito - in conformita' ai criteri indicati dal decreto del Ministro della difesa del 18 dicembre 1989 - di una placca di riconoscimento da applicare sul taschino sinistro della giacca o sul petto sinistro di altro indumento. 3. Le caratteristiche della placca sono indicate nell'unito allegato che fa parte integrante del presente decreto.