IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  6,  primo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che  detta  norme  in  materia  di
tessere  di  riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni dello
Stato;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985,
concernente l'espletamento dei servizi di protezione e sicurezza  del
Presidente   della   Repubblica,   del  Segretariato  generale  della
Presidenza  della  Repubblica  e  degli   immobili   della   relativa
dotazione;
  Visti i decreti del Ministro della difesa del 6 luglio 1984, del 28
giugno 1988, del 18 dicembre 1989 e del 17 maggio 1990;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 aprile 1990;
  Ritenuta  l'opportunita' di istituire un distintivo per l'immediata
identificazione del  personale  del  reggimento  Carabinieri  Guardie
della Repubblica quando svolge lo speciale servizio in abito civile;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il personale del reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica
quando  svolge  lo  speciale  servizio  in  abito  civile  e'  munito
ordinariamente  del  distintivo  di  riconoscimento,  da applicare al
bavero sinistro, previsto dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro dell'interno 24 aprile 1990.
  2.  Il  predetto  personale, allorche' si renda necessaria, durante
l'espletamento di particolari servizi in abito civile, una sua pronta
identificabilita',  in relazione all'ambiente in cui opera, e' munito
- in conformita' ai criteri indicati dal decreto del  Ministro  della
difesa  del  18  dicembre  1989  - di una placca di riconoscimento da
applicare sul taschino sinistro della giacca o sul petto sinistro  di
altro indumento.
  3.   Le  caratteristiche  della  placca  sono  indicate  nell'unito
allegato che fa parte integrante del presente decreto.