IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 8; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' SIP (Societa' italiana per le telecomunicazioni), approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1989, con il quale sono stati determinati i canoni per l'affitto di circuiti analogici e numerici a regime europeo; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1990, con il quale le societa' Swift e Reuter's sono state autorizzate fino al 31 dicembre 1990 a gestire proprie reti di telematica e sono state altresi' fissate le tariffe di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni; Constatato che la rete pubblica di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, seppure operante, e' tuttora nella fase sperimentale per quanto attiene all'ambito internazionale e che non sono state realizzate integralmente le interconnessioni tra le varie reti pubbliche nazionali; Tenuto conto dell'esigenza imprescindibile di assicurare, nel frattempo, la continuita' e l'efficienza delle singole reti private in esercizio, analogamente a quanto avviene negli altri Paesi CEPT interessati, ed in attesa che gli organismi internazionali elaborino una definitiva regolamentazione della materia delle reti private internazionali di telecomunicazioni; Atteso che la CEPT, nell'abolire la raccomandazione T/PGT 10, ha lasciato piena autonomia decisionale alle singole amministrazioni p.t. europee in ordine ai criteri di tariffazione delle reti private internazionali e che l'Amministrazione p.t. italiana ha ritenuto opportuno di applicare nei confronti delle societa' Swift e Reuter's lo stesso sistema di tariffazione gia' praticato in passato; Considerata, pertanto, la necessita' di rinnovare fino al 31 dicembre 1991 l'autorizzazione concessa alle societa' Swift e Reuter's con il citato decreto ministeriale 22 dicembre 1989, fermo restando le tariffe attualmente in vigore; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. La societa' Swift (Society for worldwide interbank financial telecomunication) e la societa' Reuter's di Londra sono autorizzate a gestire per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991 le rispettive reti internazionali di telematica ad uso privato.