IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento  del credito all'esportazione e, in particolare, l'art.
18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita'  e
i  tempi  dell'intervento  del Mediocredito centrale nelle operazioni
predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
 Visto  il  decreto  in data 1› marzo 1988, registrato alla Corte dei
conti il 7 aprile  1988,  registro  n.  21  Tesoro,  foglio  n.  179,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90
del 18 aprile 1988, recante  nuove  regolamentazioni  in  materia  di
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle  esportazioni  di  merci  e
servizi  e  all'esecuzione  di  lavori all'estero ed, in particolare,
l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento  per
i   finanziamenti   all'esportazione   effettuati  con  emissioni  di
obbligazioni e certificati di deposito a  medio  e  lungo  termine  a
tasso  variabile,  nonche' con emissioni di certificati di deposito e
buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a  diciannove
mesi;
  Visto  il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1› marzo 1988,
con  il  quale  si  dispone  la  determinazione,   con   periodicita'
semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del
semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media
ponderata  dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili
effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile
e  31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne
comunicazione  al  Ministero  del  tesoro  almeno  15  giorni   prima
dell'inizio del periodo successivo;
  Visto  il  decreto ministeriale del 26 giugno 1990 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162  del  13  luglio  1990  e  l'errata-corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1990, con il
quale e' stato determinato nella misura del 13,75 per cento il  tasso
di riferimento per il periodo 15 luglio 1990-14 gennaio 1991;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini  della
determinazione  del  tasso  di  riferimento  relativo alle operazioni
sopra indicate, per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1991, e' pari  al
12,97 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle norme indicate  in  premessa,  e'  pari  al
12,97 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dello 0,50 per cento, il tasso  di  riferimento  per  il  periodo  15
gennaio-14 luglio 1991, e' pari al 13,47 per cento.
  La  suddetta  misura  della  commissione  rimane fissa per tutta la
durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI