IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 20 settembre 1989, 13 dicembre 1989 presentate dalla Helvetia - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore nonche' l'autorizzazione ad applicare le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a premi puri, gia' approvate, per specifici contratti e a retrocedere sui contratti a premio puro un'aliquota non inferiore al 90%; Viste le lettere n. 020926 del 19 marzo 1990, n. 924187 del 15 novembre 1989, n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Helvetia - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a, con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.