IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  l'utilizzazione  di  somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che  le  somme  di  cui  al  sopra  citato  art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e  che  pertanto,
al  fine  di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici,
che si appalesa improcrastinabile, e'  necessario  far  ricorso  alla
residua  disponibilita'  dell'assegnazione  disposta dall'art. 30 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,  convertito  dalla  legge  28
febbraio 1990, n. 38;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
 Viste  le  ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, n. 1715/FPC del
12 maggio 1989 e n. 1943/FPC  del  12  giugno  1990,  rispettivamente
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988, n. 120
del 21 maggio 1989 e n. 141 del 18 giugno 1990,  con  le  quali  sono
stati  concessi  finanziamenti per un totale di L. 3.500.000.000 tesi
all'eliminazione del pericolo incombente nei quartieri di Tirone e S.
Paola nel comune di Lentini;
  Viste  le  note  n.  18901  del  6  novembre 1990 e n. 21605 del 20
dicembre 1990 della regione siciliana, ufficio del  genio  civile  di
Siracusa,  con  la  quale si aggiorna la quantificazione del costo di
risanamento totale dei quartieri sopra detti per L. 6.300.000.000,  e
viene    conseguentemente    richiesta,    per    il    completamento
dell'intervento la differenza tra i finanziamenti avuti  e  il  costo
definitivo per L. 2.800.000.000;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  consentire un parziale completamento
degli interventi tesi alla ulteriore riduzione del  pericolo  per  la
pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le finalita' di cui in premessa, l'ufficio del genio civile di
Siracusa e' autorizzato all'esecuzione nel comune  di  Lentini  delle
opere  di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente
per dissesto idrogeologico.