IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, n. 1715/FPC del 12 maggio 1989 e n. 1943/FPC del 12 giugno 1990, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988, n. 120 del 21 maggio 1989 e n. 141 del 18 giugno 1990, con le quali sono stati concessi finanziamenti per un totale di L. 3.500.000.000 tesi all'eliminazione del pericolo incombente nei quartieri di Tirone e S. Paola nel comune di Lentini; Viste le note n. 18901 del 6 novembre 1990 e n. 21605 del 20 dicembre 1990 della regione siciliana, ufficio del genio civile di Siracusa, con la quale si aggiorna la quantificazione del costo di risanamento totale dei quartieri sopra detti per L. 6.300.000.000, e viene conseguentemente richiesta, per il completamento dell'intervento la differenza tra i finanziamenti avuti e il costo definitivo per L. 2.800.000.000; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire un parziale completamento degli interventi tesi alla ulteriore riduzione del pericolo per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa, l'ufficio del genio civile di Siracusa e' autorizzato all'esecuzione nel comune di Lentini delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.