IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II",  approvato  con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della  facolta'  di medicina e chirurgia II dell'8 ottobre
1985 e dell'8 marzo 1988; del consiglio della  facolta'  di  medicina
veterinaria  del  17 marzo 1986; del senato accademico dell'11 aprile
1986 e del 28 luglio 1989; del consiglio  di  amministrazione  del  5
maggio 1986 e dell'11 settembre 1989;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 10 ottobre 1990;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli   articoli   da   1040   a   1042,   relativi  alla  scuola  di
specializzazione  in  fisiopatologia  della  riproduzione  umana   ed
educazione demografica, afferente alla seconda facolta' di medicina e
chirurgia, sono soppressi.