IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia II dell'8 ottobre 1985 e dell'8 marzo 1988; del consiglio della facolta' di medicina veterinaria del 17 marzo 1986; del senato accademico dell'11 aprile 1986 e del 28 luglio 1989; del consiglio di amministrazione del 5 maggio 1986 e dell'11 settembre 1989; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 10 ottobre 1990; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli da 1040 a 1042, relativi alla scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica, afferente alla seconda facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi.