IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Vista  l'ordinanza  n.  2057/FPC  del  21 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,  con  la  quale
sono state disposte la sospensione di taluni termini e la concessione
di agevolazioni a favore dei cittadini  residenti  nei  comuni  della
Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990;
  Vista la richiesta avanzata dal Presidente della regione Sicilia di
una proroga del termine di approvazione dei bilanci comunali 1991 per
i comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990;
  Ravvisata la necessita' di accogliere tali richieste;
  Visto  il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno con
nota n. 21661-7/2L/25 dell'11 gennaio 1991;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il  termine  per  l'approvazione  dei  bilanci  di  previsione  per
l'esercizio  finanziario  1991  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, relativamente ai comuni colpiti
dal  sisma  del  13  dicembre 1990, individuati ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, e' prorogato  al
28 febbraio 1991.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 gennaio 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO