Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990, avente valore dal primo
periodo di  paga  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  della
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed  il  periodo  di
occupazione  media  mensile,  ai  fini  contributivi,  per  i soci di
cooperative di solidarieta'  sociale,  operanti  nella  provincia  di
Novara,  composte  esclusivamente  da soggetti svantaggiati a livello
psico-fisico, ai fini di un reinserimento dei medesimi in un contesto
sociale  normale, attraverso l'attivita' lavorativa, sono determinati
rispettivamente in L. 26.000  giornaliere  ed  in  ventisei  giornate
lavorative mensili.
   Il limite orario di applicazione produttiva dei soci svantaggiati,
attese le valutazioni di ordine sanitario  fornite  dalla  competente
unita'  sanitaria  locale,  non  puo'  essere  superiore alle tre ore
giornaliere.