IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia in data 17  luglio  1989,  dal
consiglio  di  amministrazione in data 26 settembre 1989 e dal senato
accademico in data 26 ottobre 1989 in  merito  all'istituzione  della
scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 10 maggio 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  471  all'elenco  delle  scuole  dirette  a fini speciali
istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e'  aggiunta  la
seguente scuola:
   15) strumentisti di sala operatoria.
  Dopo  l'art.  592  sono inseriti, con conseguente scorrimento della
numerazione  degli  articoli  successivi,  la  denominazione  e   gli
articoli   relativi   alla   scuola   diretta   a  fini  speciali  di
"strumentisti di sala operatoria" come di seguito riportato:
                   15) Scuola diretta a fini speciali
                 per strumentisti di sala operatoria
  Art.  593.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
strumentisti di sala operatoria presso l'Universita' degli  studi  di
Genova.
  La  scuola  ha  lo  scopo di preparare tecnici strumentisti di sala
operatoria.
  La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.
  Art.  594.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede seicento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque per ciascun anno di corso, per un totale di dieci studenti.
  Art. 595. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e l'istituto di patologia chirurgica dell'Universita' degli
studi di Genova.
  Art.  596.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di  secondo  grado,
che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o
di ostetrica.
  Art. 597. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1› Anno:
 Area:   Tecnica   ed   assistenza   pre-operatoria,   operatoria   e
post-operatoria:
   anatomia umana (*);
   strumentario chirurgico;
   preparazione del tavolo operatorio;
   strumentazione infermieristica I;
   strumentazione infermieristica II;
   assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in:
     a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
     b) ginecologia;
     c) ortopedia e traumatologia.
  Area: Legislazione e igiene ospedaliera:
   legislazione ospedaliera;
   medicina legale ed etica professionale;
   i     servizi     chirurgici     (caratteristiche     strutturali,
climatizzazione);
   metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
   concetto di asepsi;
   igiene ospedaliera;
   concetto di epidemiologia generale;
   infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.
 2› Anno:
  Area: Tecnica ed assistenza pre-operatoria e post-operatoria:
   assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in:
     a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
     b) ginecologia e ostetricia;
     c) ortopedia e traumatologia.
 Area: Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:
   principali soccorsi ed interventi di urgenza;
   anestesia e rianimazione.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili in altre
scuole dirette a fini speciali.
  Art.  598.  - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei   reparti/divisioni/ambulatori   dell'istituto    di    patologia
chirurgica,  dell'Universita'  di  Genova e delle strutture pubbliche
all'uopo convenzionate.
  La  frequenza  per  complessive  seicento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  599. - Lo studente viene ammesso all'esame di diploma solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 13 luglio 1990
                                                           Il rettore