IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 17 luglio 1989, dal consiglio di amministrazione in data 26 settembre 1989 e dal senato accademico in data 26 ottobre 1989 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 maggio 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e' aggiunta la seguente scuola: 15) strumentisti di sala operatoria. Dopo l'art. 592 sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali di "strumentisti di sala operatoria" come di seguito riportato: 15) Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria Art. 593. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Universita' degli studi di Genova. La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria. La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria. Art. 594. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di dieci studenti. Art. 595. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia e l'istituto di patologia chirurgica dell'Universita' degli studi di Genova. Art. 596. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetrica. Art. 597. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: Area: Tecnica ed assistenza pre-operatoria, operatoria e post-operatoria: anatomia umana (*); strumentario chirurgico; preparazione del tavolo operatorio; strumentazione infermieristica I; strumentazione infermieristica II; assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in: a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche; b) ginecologia; c) ortopedia e traumatologia. Area: Legislazione e igiene ospedaliera: legislazione ospedaliera; medicina legale ed etica professionale; i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione); metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria; concetto di asepsi; igiene ospedaliera; concetto di epidemiologia generale; infezioni nosocomiali di interesse chirurgico. 2 Anno: Area: Tecnica ed assistenza pre-operatoria e post-operatoria: assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in: a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche; b) ginecologia e ostetricia; c) ortopedia e traumatologia. Area: Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio: principali soccorsi ed interventi di urgenza; anestesia e rianimazione. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili in altre scuole dirette a fini speciali. Art. 598. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori dell'istituto di patologia chirurgica, dell'Universita' di Genova e delle strutture pubbliche all'uopo convenzionate. La frequenza per complessive seicento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 599. - Lo studente viene ammesso all'esame di diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 13 luglio 1990 Il rettore