Con riferimento ai regolamenti CEE numeri 3722 e 3723 del 6 novembre 1989 e numeri 3725/89 e 3726/89, dell'11 dicembre 1989, relativi alle restrizioni ed al controllo delle esportazioni di taluni prodotti siderurgici comunitari verso gli U.S.A. (accordo di autolimitazione CEE/USA del 6 novembre 1989, valevole dal 1 ottobre 1989 al 31 marzo 1992, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 368 del 18 dicembre 1989), nonche' alla circolare n. 8 dell'8 marzo 1990, si comunicano le modalita' di applicazione dell'accordo relativamente al secondo periodo: 1) Le licenze di esportazione di cui trattasi saranno rilasciate, per il periodo di applicazione che va dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991, nei primi due mesi di ciascun trimestre con validita' di novanta giorni, entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della relativa domanda. 2) I prodotti soggetti al regime dell'autolimitazione sono compresi negli allegati 1 e 1- bis alla circolare n. 8 del 9 marzo 1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1990). 3) I quantitativi di esportazione per l'Italia per l'anno 1991, fissati in base al consumo apparente previsto negli USA, sono indicati nell'allegato 1. Detti quantitativi sono soggetti a modifica da parte della commissione. In relazione al secondo capoverso dell'art. 4 dei regolamenti CEE n. 3722 e n. 3723 del 6 novembre 1989, nonche' al fine di consentire l'utilizzo ottimale del plafond assegnato all'Italia dalla CEE, si fa presente che: A) Le quote di esportazione di ciascuna categoria dei prodotti indicati nell'accordo CEE/USA per il periodo 1 gennaio 1991-31 dicembre 1991 saranno assegnate alle aziende che risultano essere tradizionali esportatrici, salvo altri criteri ove ne ricorrano i presupposti. In proposito sara' sentita anche l'associazione di categoria. B) Le assegnazioni di quote presuppongono un utilizzo ottimale delle stesse; pertanto, ove cio' non si verificasse, l'amministrazione si riserva di rilasciare le licenze di esportazione ad altre aziende. I titolari di quote saranno comunque preavvisati dell'operazione. C) Ciascuna azienda titolare di quota dovra' comunicare entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre le previsioni di utilizzo della propria quota relativamente al trimestre in corso (gennaio per il primo trimestre solare; aprile per il secondo, ecc.). D) Le quote di cui al punto sub A) sono scaglionate in quattro trimestri. I quantitativi assegnati nei primi tre trimestri e non utilizzati entro il 10 ottobre 1991 saranno considerati disponibili nel trimestre in corso per le aziende che richiederanno la licenza di esportazione. Per il quarto trimestre le licenze di esportazione di quantitativi assegnati devono essere richieste entro il 30 novembre 1991. Potranno essere rilasciate, previa autorizzazione della commissione, licenze di esportazione per quantitativi eccedenti le quote trimestrali. 4) Le categorie di appartenenza di ciascun prodotto siderurgico compreso nell'accordo sono indicate nella tabella di correlazione gia' pubblicata nella detta circolare n. 8. 5) Le imprese siderurgiche che intendono effettuare esportazioni verso gli USA dei prodotti di cui trattasi, dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione V, relativa domanda, redatta su carta bollata, rispettando le indicazioni del fac-simile riportato nell'allegato n. 2. Detto fac-simile comprende anche le ipotesi di eventuali cessioni o richieste di proroga di autorizzazione. Le imprese che non hanno mai esportato verso gli USA i prodotti sopraindicati dovranno comunicare, con la prima istanza, anche le eventuali previsioni delle esportazioni che potranno effettuare entro il 31 dicembre 1991. La concessione di licenze in favore di queste ultime imprese sara' effettuata in funzione dell'utilizzo ottimale della quota nazionale, compatibilmente con l'esigenza di non danneggiare l'effettiva operativita' delle imprese tradizionalmente esportatrici, alle quali sara' in ogni caso riservata - ove le richieste di licenze siano in esubero rispetto ai singoli massimali - una quota non inferiore al 90%. 6) Gli operatori che abbiano ottenuto una licenza di esportazione dovranno compilare un "certificato di esportazione", il cui formulario, composto di piu' copie ed uguale al fac-simile di cui all'allegato 3, e' a disposizione degli operatori presso la Divisione V della Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni di questo Ministero. I due documenti - licenza di esportazione e certificato di esportazione - devono essere presentati all'ufficio doganale presso il quale si intendono espletare le formalita' relative all'operazione di esportazione per gli adempimenti di competenza. L'ufficio doganale, da parte sua, avra' cura di restituire all'esportatore l'originale della licenza, l'originale e due copie del certificato, tutti debitamente scaricati e muniti delle prescritte annotazioni e del timbro a calendario. Gli esportatori, pertanto, sono tenuti a restituire senza indugio al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione V, le due copie del certificato completato dalle dogane e l'originale della licenza interamente o parzialmente utilizzata entro otto giorni dal completo utilizzo, ovvero successivi alla scadenza del periodo di validita' qualora non utilizzata. Le suindicate ditte dovranno altresi' fare pervenire, entro il giorno 20 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, l'elenco delle licenze ottenute dal 1 gennaio 1991, con il relativo stato di utilizzo. Il rilascio di ulteriori licenze sara' subordinato alla restituzione al Ministero della precedente autorizzazione interamente utilizzata ovvero scaduta. Per tutto quanto non previsto dalla presente circolare vale quanto disposto nei regolamenti comunitari sopra indicati, nonche' nei regolamenti (CEE) del Consiglio e nelle decisioni (CECA) della Commissione, pubblicati nella citata "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 368/1989. Il Ministro: RUGGIERO