Con  riferimento  ai  regolamenti  CEE  numeri  3722  e  3723 del 6
novembre 1989 e numeri 3725/89  e  3726/89,  dell'11  dicembre  1989,
relativi  alle  restrizioni  ed  al  controllo  delle esportazioni di
taluni prodotti siderurgici comunitari verso gli U.S.A.  (accordo  di
autolimitazione  CEE/USA del 6 novembre 1989, valevole dal 1› ottobre
1989 al 31 marzo 1992, pubblicato nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle
Comunita'  europee  n.  L  368  del  18  dicembre 1989), nonche' alla
circolare n. 8 dell'8 marzo  1990,  si  comunicano  le  modalita'  di
applicazione dell'accordo relativamente al secondo periodo:
   1)  Le licenze di esportazione di cui trattasi saranno rilasciate,
per il periodo di applicazione che va  dal  1›  gennaio  1991  al  31
dicembre  1991, nei primi due mesi di ciascun trimestre con validita'
di novanta giorni, entro un termine di quindici giorni  lavorativi  a
decorrere dalla data di ricevimento della relativa domanda.
  2) I prodotti soggetti al regime dell'autolimitazione sono compresi
negli allegati 1 e 1- bis alla  circolare  n.  8  del  9  marzo  1990
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1990).
   3)  I  quantitativi  di esportazione per l'Italia per l'anno 1991,
fissati in  base  al  consumo  apparente  previsto  negli  USA,  sono
indicati nell'allegato 1. Detti quantitativi sono soggetti a modifica
da parte della commissione.
  In  relazione  al secondo capoverso dell'art. 4 dei regolamenti CEE
n. 3722 e n. 3723 del 6 novembre 1989, nonche' al fine di  consentire
l'utilizzo ottimale del plafond assegnato all'Italia dalla CEE, si fa
presente che:
    A)  Le  quote  di esportazione di ciascuna categoria dei prodotti
indicati nell'accordo CEE/USA  per  il  periodo  1›  gennaio  1991-31
dicembre  1991  saranno  assegnate  alle aziende che risultano essere
tradizionali esportatrici, salvo altri criteri  ove  ne  ricorrano  i
presupposti.  In  proposito  sara'  sentita  anche  l'associazione di
categoria.
    B)  Le  assegnazioni  di quote presuppongono un utilizzo ottimale
delle   stesse;   pertanto,   ove   cio'    non    si    verificasse,
l'amministrazione si riserva di rilasciare le licenze di esportazione
ad altre aziende. I titolari di quote  saranno  comunque  preavvisati
dell'operazione.
    C)  Ciascuna  azienda titolare di quota dovra' comunicare entro i
primi dieci giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre  le
previsioni di utilizzo della propria quota relativamente al trimestre
in corso (gennaio per  il  primo  trimestre  solare;  aprile  per  il
secondo, ecc.).
    D)  Le  quote  di cui al punto sub A) sono scaglionate in quattro
trimestri. I quantitativi assegnati nei primi  tre  trimestri  e  non
utilizzati  entro  il 10 ottobre 1991 saranno considerati disponibili
nel trimestre in corso per le aziende che richiederanno la licenza di
esportazione.
  Per  il quarto trimestre le licenze di esportazione di quantitativi
assegnati devono essere richieste entro il 30 novembre 1991.
  Potranno    essere    rilasciate,   previa   autorizzazione   della
commissione, licenze di esportazione per  quantitativi  eccedenti  le
quote trimestrali.
   4)  Le  categorie  di appartenenza di ciascun prodotto siderurgico
compreso nell'accordo sono indicate  nella  tabella  di  correlazione
gia' pubblicata nella detta circolare n. 8.
   5)  Le  imprese siderurgiche che intendono effettuare esportazioni
verso gli USA dei prodotti di cui trattasi,  dovranno  presentare  al
Ministero  del  commercio  con  l'estero  -  Direzione generale delle
importazioni e delle esportazioni - Divisione  V,  relativa  domanda,
redatta  su  carta bollata, rispettando le indicazioni del fac-simile
riportato nell'allegato n. 2. Detto  fac-simile  comprende  anche  le
ipotesi   di   eventuali   cessioni   o   richieste   di  proroga  di
autorizzazione.
  Le  imprese  che  non  hanno mai esportato verso gli USA i prodotti
sopraindicati dovranno comunicare, con la  prima  istanza,  anche  le
eventuali previsioni delle esportazioni che potranno effettuare entro
il 31 dicembre 1991.
  La  concessione di licenze in favore di queste ultime imprese sara'
effettuata in funzione dell'utilizzo ottimale della quota  nazionale,
compatibilmente   con   l'esigenza  di  non  danneggiare  l'effettiva
operativita' delle imprese tradizionalmente esportatrici, alle  quali
sara'  in  ogni caso riservata - ove le richieste di licenze siano in
esubero rispetto ai singoli massimali - una quota  non  inferiore  al
90%.
   6)  Gli operatori che abbiano ottenuto una licenza di esportazione
dovranno  compilare  un  "certificato  di   esportazione",   il   cui
formulario,  composto  di  piu'  copie ed uguale al fac-simile di cui
all'allegato 3, e' a disposizione degli operatori presso la Divisione
V della Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni di
questo Ministero.
  I  due  documenti  -  licenza  di  esportazione  e  certificato  di
esportazione - devono essere presentati all'ufficio  doganale  presso
il quale si intendono espletare le formalita' relative all'operazione
di esportazione per gli adempimenti di competenza.
  L'ufficio   doganale,  da  parte  sua,  avra'  cura  di  restituire
all'esportatore l'originale della licenza, l'originale  e  due  copie
del   certificato,   tutti   debitamente  scaricati  e  muniti  delle
prescritte annotazioni e del timbro a calendario.
  Gli  esportatori,  pertanto, sono tenuti a restituire senza indugio
al Ministero del commercio con l'estero -  Direzione  generale  delle
importazioni  e  delle  esportazioni  - Divisione V, le due copie del
certificato completato  dalle  dogane  e  l'originale  della  licenza
interamente  o parzialmente utilizzata entro otto giorni dal completo
utilizzo, ovvero successivi alla scadenza del  periodo  di  validita'
qualora non utilizzata.
  Le  suindicate  ditte  dovranno  altresi'  fare pervenire, entro il
giorno 20 dei mesi di marzo, giugno, settembre e  dicembre,  l'elenco
delle  licenze ottenute dal 1› gennaio 1991, con il relativo stato di
utilizzo.
  Il   rilascio   di   ulteriori   licenze   sara'  subordinato  alla
restituzione al Ministero della precedente autorizzazione interamente
utilizzata ovvero scaduta.
  Per  tutto quanto non previsto dalla presente circolare vale quanto
disposto nei  regolamenti  comunitari  sopra  indicati,  nonche'  nei
regolamenti  (CEE)  del  Consiglio  e  nelle  decisioni  (CECA) della
Commissione,  pubblicati  nella  citata  "Gazzetta  Ufficiale"  delle
Comunita' europee n. L 368/1989.
                                                Il Ministro: RUGGIERO