Nella tariffa degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori,
allegata alla delibera del Consiglio nazionale forense, approvata con
il decreto ministeriale citato in epigrafe, alla "Tabella B - Onorari
e diritti di procuratore", nella parte relativa a "I  -  Processo  di
cognizione  e  procedimenti  speciali  e  camerali davanti ai giudici
ordinari, amministrativi  e  speciali,  agli  arbitri  ed  autorita',
commissioni  e  collegi  con funzioni giurisdizionali", al punto 20),
riportato alla pag. 10 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale,  dove
e' scritto:
   "20) Per la notificazione di
ogni atto. Se la notificazione deve
farsi a piu' di una persona, sono
dovute per ogni persona in piu'                            L. 2.000",
leggasi:
   "20) Per le notificazioni di ogni atto  . . . . . . . . L. 4.000
   Se la notificazione deve farsi a
 piu' di una persona, sono dovute
 per ogni persona in piu'  . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000".