Nella tariffa degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori, allegata alla delibera del Consiglio nazionale forense, approvata con il decreto ministeriale citato in epigrafe, alla "Tabella B - Onorari e diritti di procuratore", nella parte relativa a "I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, amministrativi e speciali, agli arbitri ed autorita', commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali", al punto 20), riportato alla pag. 10 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: "20) Per la notificazione di ogni atto. Se la notificazione deve farsi a piu' di una persona, sono dovute per ogni persona in piu' L. 2.000", leggasi: "20) Per le notificazioni di ogni atto . . . . . . . . L. 4.000 Se la notificazione deve farsi a piu' di una persona, sono dovute per ogni persona in piu' . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000".