IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visti  gli  articoli  1,  2,  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;
  Visto  l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, della legge 22 gennaio 1934, n. 36;
  Vista   la   delibera   adottata   dal  consiglio  di  facolta'  di
giurisprudenza della seconda Universita' degli studi  di  Roma  nella
seduta del 21 novembre 1990, con la quale viene istituito un corso di
preparazione all'esame di procuratore legale;
  Vista l'approvazione del programma del corso da parte del Consiglio
nazionale forense, con delibera del 23 novembre 1990;
  Considerato  che  il  corso  ha  indirizzo  teorico-pratico  ed  il
relativo programma e' conforme alle prescrizioni di cui  all'art.  3,
terzo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1990, n. 101;
  Considerato  che  la  durata  del  corso  e'  di  un  anno e per il
contenuto del programma puo' tener luogo ad un periodo  di  frequenza
dello studio di un professionista di pari durata;
  Fermo  restando  il  completamento della pratica forense secondo le
vigenti disposizioni di legge;
                               Decreta:
  E'  riconosciuto  il  corso  istituito dal consiglio di facolta' di
giurisprudenza della seconda Universita' degli studi di  Roma,  nella
seduta  del  21  novembre  1990,  ai  fini  della  sostituzione della
frequenza di uno studio professionale, per  la  durata  di  un  anno,
nell'ambito della pratica forense.
   Roma, 14 gennaio 1991
                                                Il Ministro: VASSALLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  degli  articoli  1,  2  e  3 del D.P.R. n.
          101/1990 (Regolamento relativo  alla  pratica  forense  per
          l'ammissione   all'esame   di  procuratore  legale)  e'  il
          seguente:
             "Art.  1  (Modalita'  della  pratica).  -  1. La pratica
          forense  deve  essere  svolta  con  assiduita',  diligenza,
          dignita', lealta' e riservatezza.
             2.  Essa  si  svolge  principalmente  presso lo studio e
          sotto il controllo di un procuratore legale e  comporta  il
          compimento delle attivita' proprie della professione.
             3. La frequenza dello studio puo' essere sostituita, per
          un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno
          dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  1934,  n.  36, e
          disciplinati a norma dell'art. 2.
             4.   Costituisce  integrazione  della  pratica  forense,
          contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalita'
          del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione
          professionale istituite a norma dell'art. 3.
             Art.   2   (Corsi   post-universitari).  -  1.  I  corsi
          post-universitari  di  cui  all'art.  1,  comma  3,   hanno
          indirizzo  teorico-pratico  ed i relativi programmi debbono
          essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.
             Art.   3.  (Scuole  di  formazione).  -  1.  I  consigli
          dell'Ordine  possono   istituire   scuole   di   formazione
          professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma
          4, integra la pratica forense.   I  consigli  d'ordine  del
          distretto  di corte di appello possono istituire, d'intesa,
          scuole di formazione unificate  per  tutti  o  parte  degli
          ordini di ciascun distretto.
             2.  I  corsi  delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti
          nell'ambito di un biennio  e  debbono  avere  un  indirizzo
          teorico-pratico,   comprendente   anche   lo  studio  della
          deontologia e della normativa sulla previdenza forense.
             3.  Il  programma dei corsi deve contemplare un adeguato
          numero di  esercitazioni  interdisciplinari,  su  tutte  le
          materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno
          1988, n. 242,  condotte  da  professionisti  esperti  negli
          specifici  settori  operativi  e  consistenti  anche  nello
          studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti
          e  sotto  la  guida  dei docenti, di casi pratici di natura
          civile, penale e amministrativa.  Il  programma  dei  corsi
          deve   essere   preventivamente   approvato  dal  Consiglio
          nazionale forense".
             -   Il  testo  dell'art.  18  del  R.D.L.  n.  1578/1933
          (Ordinamento delle professioni di avvocato  e  procuratore)
          e' il seguente:
             "Art.  18.  -  Nell'adempimento  della  pratica  di  cui
          all'articolo precedente, puo' tenere luogo della  frequenza
          dello   studio  di  un  procuratore,  per  un  periodo  non
          superiore ad un anno, la frequenza, per un  uguale  periodo
          di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un
          seminario o altro istituto costituito presso un'universita'
          della  Repubblica,  nei  quali  siano  effettuati  all'uopo
          speciali corsi, e che siano riconosciuti  con  decreto  del
          Ministro di grazia e giustizia.
             E'  equiparato  alla  pratica  il  servizio prestato per
          almeno due anni  dai  magistrati  dell'ordine  giudiziario,
          militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli
          avvocati dello Stato e del  cessato  ufficio  legale  delle
          Ferrovie  dello  Stato,  dagli  aggiunti  di  procura della
          stessa  Avvocatura  dello  Stato,   nonche'   il   servizio
          prestato,  per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture
          dai funzionari del  gruppo  A  dell'Amministrazione  civile
          dell'interno,   con   grado   non  inferiore  a  quello  di
          consigliere".