IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera
C)  e  l'art.  45  della  legge  istitutiva  del  Servizio  sanitario
nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
  Visti  in  particolare  gli  articoli  1, 3, comma 4, della legge 4
maggio 1990, n. 107;
  Ritenuto  che  occorre  provvedere  agli adempimenti previsti dalle
citate disposizioni di legge;
  Sentito  il  parere  della  commissione  nazionale  per  i  servizi
trasfusionali, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n.  107,
nominata con decreto del Ministro della sanita' il 26 giugno 1990;
                               Decreta:
  E'    approvato   l'articolato   concernente   i   protocolli   per
l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di   sangue   e   di
emocomponenti,  composto  di  35  articoli  e  2  allegati,  uniti al
presente decreto del quale costituiscono parte integrante a tutti gli
effetti.
                               Art. 1.
  Il  donatore  deve  essere  persona  sana:  la procedura per questo
accertamento costituisce l'atto piu' importante della selezione.
  Essa si articola nei seguenti tempi successivi:
    a) compilazione di una scheda di accettazione e firma di consenso
su modulo allegato;
    b)  raccolta ad ogni donazione di dati anamnestici (risposte alle
domande contenute nel modulo di consenso);
    c) esame obiettivo;
    d) esami di laboratorio;
    e) altre indagini cliniche e strumentali a giudizio del medico.