IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera C) e l'art. 45 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; Visti in particolare gli articoli 1, 3, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107; Ritenuto che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalle citate disposizioni di legge; Sentito il parere della commissione nazionale per i servizi trasfusionali, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro della sanita' il 26 giugno 1990; Decreta: E' approvato l'articolato concernente i protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti, composto di 35 articoli e 2 allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte integrante a tutti gli effetti. Art. 1. Il donatore deve essere persona sana: la procedura per questo accertamento costituisce l'atto piu' importante della selezione. Essa si articola nei seguenti tempi successivi: a) compilazione di una scheda di accettazione e firma di consenso su modulo allegato; b) raccolta ad ogni donazione di dati anamnestici (risposte alle domande contenute nel modulo di consenso); c) esame obiettivo; d) esami di laboratorio; e) altre indagini cliniche e strumentali a giudizio del medico.