IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" del 26 aprile 1990 con la quale e' stata approvata la proposta relativa all'ampliamento del numero dei posti della scuola di specializzazione in malattie infettive; Vista la delibera del senato accademico del 2 maggio 1990; Vista la delibera del consiglio di amministrzione del 10 maggio 1990; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1990 in merito alla citata proposta di modifica allo statuto della scuola di specializzazione in malattie infettive; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli", l'art. 508, relativo allo statuto della scuola di specializzazione in malattie infettive e' cosi' modificato: "Art. 508, comma terzo. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 20 dicembre 1990 Il rettore: BAUSOLA