IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'8  agosto 1986, recante
modifiche  al  sistema  di  variazione  automatica   del   tasso   di
riferimento  da  praticare  sulle  operazioni  di  credito agrario di
esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7
dicembre 1983;
  Considerato  che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto
interministeriale, il suddetto tasso di riferimento viene determinato
in  relazione  alla  variazione  del rendimento medio dei BOT e della
lira interbancaria ed alla maggiorazione forfettaria;
  Attesa  l'esigenza di differenziare la misura del suddetto tasso in
relazione alla durata delle operazioni;
  Ritenuta  l'urgenza,  ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375;
                               Decreta:
  Gli  articoli  1  e  2  del citato decreto interministeriale dell'8
agosto 1986, sono sostituiti dai seguenti:
                               Art. 1.
  Il  tasso  di  riferimento  da  praticare  dagli  istituti  ed enti
esercenti il credito agrario, per le operazioni agevolate di  credito
agrario di esercizio, e' determinato in relazione alla variazione dei
seguenti parametri:
    a)  rendimento  medio  dei  BOT e della lira interbancaria per le
operazioni fino a diciotto mesi;
    b) rendimento medio lordo dei BOT, della lira interbancaria e del
campione di titoli pubblici soggetti ad  imposta  per  le  operazioni
oltre i diciotto mesi.
 Il  parametro  di  cui  al  punto  a)  e' pari alla media aritmetica
semplice tra il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno
commerciale  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  a sei e a dodici mesi
collocati presso gli operatori con esclusione  della  Banca  d'Italia
rilevato  in  sede  d'asta  nel  mese  precedente quello in cui viene
effettuata la segnalazione e quello della  lira  interbancaria,  come
risulta  dal  Bollettino  della  Banca  d'Italia relativo allo stesso
mese.
  Il  parametro  di  cui  al  punto  b) e' pari alla media aritmetica
semplice tra il parametro fissato per le operazioni fino  a  diciotto
mesi  ed  il  rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli
pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla  Banca  d'Italia  e
relativo  al  mese  precedente  quello  in  cui  viene  effettuata la
segnalazione.
  Ai  valori  come  sopra  calcolati  va  aggiunta  la  maggiorazione
forfettaria  che  rappresenta   l'altro   elemento   del   tasso   di
riferimento.