IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974; Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale e' stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1; Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le disposizioni sulla trasferibilita' delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9; Visti i decreti con i quali la normativa predetta e' stata prorogata fino al 31 gennaio 1991 (ultimo decreto ministeriale del 26 ottobre 1990) che vengono qui integralmente richiamati; Ritenuta l'opportunita' - in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto - di mantenere in vigore fino al 30 aprile 1991 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985; Decreta: Art. 1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e' prorogato al 30 aprile 1991. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, concernente fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonche' di autorizzazioni speciali: "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali. Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma. In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli: veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere a ) e b) dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393; veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani; viecoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri; autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali". - Il testo dell'intero art. 9 del gia' citato D.M. 4 luglio 1985 e' il seguente: "Art. 9. - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilita' delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 12 marzo 1984). Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi: a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa; b) trasferimento dell'attivita' del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali; c) trasferimento ad altra impresa gia' iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e gia' munita di autorizzazioni; d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto. In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni. Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzi, quarto, quinto e sesto". - Il D.M. 26 ottobre 1990 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 1990.