IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge  23  dicembre 1963, n. 1855, con la quale e' stata
istituita la gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane;
  Vista  la  legge  18  marzo  1968,  n. 368, art. 6, con la quale il
Ministero dei trasporti e' stato autorizzato ad  esercitare,  tramite
l'indicata  gestione governativa, altri autoservizi integrativi della
rete ferroviaria;
  Visto il comma 7-ter dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n.
77, convertito, con modificazioni, nella  legge  5  maggio  1989,  n.
160,  con  il  quale il Ministero dei trasporti e' stato autorizzato,
per i servizi assunti in gestione diretta con le richiamate leggi  n.
1855/1963  e  n.  368/1968,  a  procedere  allo  scorporo dei servizi
svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma restando  la
gestione  diretta  da  parte  dello  Stato  con  gli stessi criteri e
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 1 della citata  legge  23
dicembre 1963, n. 1855;
 Attesa  la  necessita'  di  dare  attuazione  al  disposto di cui al
richiamato comma 7-  ter  per  quanto  concerne  la  definizione  dei
criteri  organizzativi  preordinati  alla ripartizione dei servizi di
trasporto tra le due aziende commissariali;
  Tenuto  conto  dell'attuale  struttura  aziendale  sotto il profilo
tecnico,  economico,  patrimoniale  ed  amministrativo  con  cui   la
gestione   governativa  delle  Ferrovie  calabro-lucane  provvede  ai
compiti istituzionali;
  Ritenuto  che  per  una razionalizzazione dei servizi e' necessario
che le due gestioni abbiano  sede  l'una  nella  regione  Calabria  e
l'altra nella regione Puglia;
  Sentite  al  riguardo  le  regioni  interessate  allo  scorporo dei
servizi in argomento;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto,  in  luogo della
gestione  governativa  delle  Ferrovie  calabro-lucane,   che   viene
soppressa, sono istituite le seguenti aziende commissariali:
   a)  gestione  commissariale  governativa  per  le  Ferrovie  della
Calabria  ed  autoservizi  integrativi,  con  sede  e  direzione   di
esercizio  a  Catanzaro,  la  quale  assume i servizi in atto gestiti
nella regione Calabria dalla gestione F.C.L., indicati  nell'allegato
A al presente decreto;
   b) gestione commissariale governativa delle Ferrovie appulo-lucane
ed autoservizi integrativi, con sede in Bari e direzioni di esercizio
a  Bari  e  Potenza,  la quale assume i servizi in atto gestiti nelle
regioni  Puglia  e  Basilicata  dalla   gestione   F.C.L.,   indicati
nell'allegato B al presente decreto.
  Con   apposito   provvedimento  saranno  nominati  i  commissari  e
vice-commissari delle  rispettive  gestioni  governative  come  sopra
istituite.