IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875; Visto il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414; Considerato che nella prima mattinata del giorno 13 dicembre 1990 una violenta scossa di terremoto ha interessato vaste zone della Sicilia orientale, particolarmente nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, e che successivamente si sono verificate ulteriori scosse di assestamento che hanno interessato le stesse zone; Tenuto conto che il personale comandato per l'emergenza connessa agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, verificatisi nella Sicilia orientale, si trova ad operare in condizioni di estrema difficolta' tecnica ed in presenza di gravi disagi logistici a causa della entita' e complessita' dei problemi connessi ai danni provocati dal terremoto; Ravvisata, quindi, la necessita' di alleviare le predette difficolta' e disagi, assicurando, comunque, la piena operativita' delle strutture impegnate nelle attivita' poste in essere, riconoscendo, in favore del personale stesso, il trattamento di missione previsto dall'art. 15 del citato decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875; Sentito il Presidente della regione siciliana; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Al personale civile delle amministrazioni dello Stato, ed al personale militare - anche se inquadrato in reparto organico inviato in missione per le operazioni di assistenza e soccorso alle popolazioni danneggiate nelle localita' della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compete, dal 13 dicembre 1990 e fino al 28 febbraio 1991, il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. 2. Al personale di cui al precedente comma 1 non si applicano le riduzioni previste dalle norme in vigore in materia di trattamento di missione.