IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista   la   legge   18   dicembre   1973,  n.  836,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  5  dicembre 1980, n. 799, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414;
  Considerato  che  nella prima mattinata del giorno 13 dicembre 1990
una violenta scossa di terremoto  ha  interessato  vaste  zone  della
Sicilia   orientale,  particolarmente  nelle  province  di  Siracusa,
Catania e Ragusa, e che successivamente si sono verificate  ulteriori
scosse di assestamento che hanno interessato le stesse zone;
  Tenuto  conto  che  il personale comandato per l'emergenza connessa
agli eventi sismici del 13 e 16  dicembre  1990,  verificatisi  nella
Sicilia  orientale,  si  trova  ad  operare  in condizioni di estrema
difficolta' tecnica ed in presenza di gravi disagi logistici a  causa
della entita' e complessita' dei problemi connessi ai danni provocati
dal terremoto;
  Ravvisata,   quindi,   la   necessita'  di  alleviare  le  predette
difficolta' e disagi, assicurando, comunque,  la  piena  operativita'
delle   strutture   impegnate   nelle   attivita'  poste  in  essere,
riconoscendo, in favore  del  personale  stesso,  il  trattamento  di
missione  previsto  dall'art.  15 del citato decreto-legge 5 dicembre
1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1980, n. 875;
  Sentito il Presidente della regione siciliana;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  personale  civile  delle amministrazioni dello Stato, ed al
personale militare - anche se inquadrato in reparto organico  inviato
in   missione  per  le  operazioni  di  assistenza  e  soccorso  alle
popolazioni  danneggiate  nelle  localita'  della  Sicilia  orientale
colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compete, dal 13 dicembre
1990 e fino al 28 febbraio 1991, il trattamento di missione  previsto
dalla  vigente  normativa, nonche' dalle disposizioni di cui all'art.
15 del  decreto-legge  5  dicembre  1980,  n.  799,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875.
  2.  Al  personale  di cui al precedente comma 1 non si applicano le
riduzioni previste dalle norme in vigore in materia di trattamento di
missione.